Coronavirus e diritti del viaggiatore

Nell’epoca in cui la crescente globalizzazione e l’evoluzione tecnologica hanno ridotto le distanze e trasformato movimentazione di persone e flussi turistici la diffusione di un’ emergenza sanitaria come quella del Coronavirus2019-nCoV’, estende i suoi dirompenti effetti anche nel settore del trasporto passeggeri, delle crociere e dei viaggi “tutto compreso”.

Chi viaggia (indipendentemente dallo scopo che può essere di lavoro o turismo) si imbatte, in questi giorni, in misure restrittive adottate dalle Autorità sanitarie in concerto o con quelle dei trasporti. Tali misure, sul quale non si nutrono dubbi circa la legittimità, inevitabilmente condizionano la libertà di circolazione causa l’interdizione di porti e aeroporti. Fenomeno parallelo è quello delle prudenziali e prevedibili rinunce per volontà dei viaggiatori che non sempre si vedranno rimborsare il biglietto di trasporto o il pacchetto turistico acquistato.

La modalità di diffusione del virus, oltre a suscitare preoccupazioni sulle conseguenze per la salute dei viaggiatori, genera per gli utenti del trasporto aereo e marittimo o per chi ha programmato una crociera o un pacchetto turistico e si vede costretto a non fruirne, la necessità di conoscere i propri diritti in caso di decisione di annullamento del viaggio sia individuale che da parte del vettore o del tour operator a seguito dei summenzionati provvedimenti dell’Autorità.

Non sempre chi ha acquistato un pacchetto turistico verso destinazioni “a rischio” può tranquillamente recedere prima della partenza così come stabilito dalla direttiva UE n. 2302 del 2015 e dall’articolo 41 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) ma occorre valutare caso per caso. Decidere autonomamente di non partire per timore del Coronavirus comporta il rimborso di quanto già pagato solo in ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di partenza o destinazione che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri.

ln tal caso il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere penalità se non quelle stabilite per legge o secondo le condizioni generali di contratto, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza che sia previsto un indennizzo supplementare. Il recesso va comunicato per iscritto secondo le previsioni di legge a pena di decadenza.

Ai sensi dell’articolo 67 del richiamato Codice del Turismo in combinato disposto con il D.Lgs. n. 28 del 2010 esiste sempre la possibilità della composizione amichevole della controversia se ciò è previsto in apposita clausola del contratto e la mediazione diviene condizione di prevedibilità della domanda giudiziale fermo restando la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita o dell’arbitrato.

In caso di trasporto aereo, fermo restando il diritto di rimborso ai sensi dell’articolo 945 del codice della navigazione, anche per chi è stato sottoposto a misure di quarantena, ipotesi che ricade nel caso di impossibilità sopravvenuta alla partenza per ordine dell’Autorità (in Italia ENAC e Sanità Aerea) i voli cancellati dal vettore aereo, in virtù dell’art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004 , danno al passeggero il diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato senza nessuna decurtazione.

Per quanto concerne il trasporto marittimo (e le crociere), il problema per il passeggero si pone all’arrivo e non alla partenza. Infatti le compagnie di navigazione debbono attenersi alle disposizioni degli uffici della sanità marittima istituiti presso i porti (USMAF SASN).

In virtù del Regolamento sanitario internazionale, il comandante della nave, prima di attraccare, deve chiedere ed ottenere la libera pratica per sbarcare i passeggeri.

In caso di divieto di attracco (per consequenziale forza maggiore) l’eventuale danno subito dal passeggero deve essere valutato caso per caso non essendo applicabile il Regolamento Comunitario n. 1177/2010 valido solo per la soppressione o il ritardo della nave che sio verifichi alla partenza.

Un quadro generale cosi rappresentato è destinato sicuramente ad essere influenzato da eventuale giurisprudenza che si formerà qualora siano intentati dei contenziosi in occasione di mancato riconoscimento dei diritti di rimborso per i viaggiatori coinvolti.

 

Articolo scritto da :
Alfonso Mignone
Avvocato esperto in Diritto dei Trasporti e della Navigazione
Collaboratore della rete Legal Professional Network

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