APERTURA DI CONCORDATO MINORE IN FAVORE DELL’IMPRESA AGRICOLA….

31 gennaio 2024: comunicazione della Prima Sezione Civile del Tribunale di Latina recante la dichiarazione di apertura di concordato minore, in continuità, in favore di azienda agricola.
Professionista dr. Marco Milanesi, avvocato di parte la collega Francesca Scotti.

Nella qualità di referente, conseguita nel Luglio 2023 con nomina ministeriale e ratificata, di fatto nel settembre del 2023, oltre che provvedere alle designazioni, coadiuvo le attività e mi interesso alla gestione e alla prosecuzione della operatività dei gestori e degli advisor.

Dopo aver seguito vari casi di incapienza, piani di ristrutturazione del debito, accordi con i creditori, questo caso ha catturato in modo particolare la nostra attenzione, per vari motivi.

Istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento

Prima di tutto, l’istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento era stata depositata pochi mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e della insolvenza, per cui,
giuridicamente, la tipologia di relazione, da parte del gestore era stata inquadrata come accordo con i creditori, secondo la vecchia legge 3.2012.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice, pertanto, ci si è confrontati con una nuova normativa che ha, necessariamente, richiesto maggiore studio ed attenzione, in quanto, oltre ad essere cambiata la procedura, avevamo a che fare con nuovi requisiti soggettivi ed oggettivi, per cui, è stato necessario ripartire da zero, e dover reimpostare completamente quanto fino a quel momento redatto.

Ovviamente, tale passaggio, ha richiesto una buona dote comunicativa da parte del professionista incaricato e dell’advisor che, con calma e professionalità, hanno dovuto comunicare al debitore il ritardo nella gestione  della procedura, ma soprattutto che la modifica della normativa avrebbe comportato un innegabile ritardo.

Tutto lo staff, me compresa, ha deciso di non limitarsi a dichiarare – come è avvenuto presso parecchi altri O.c.c.- , che la procedura non fosse più fattibile, ma ha studiato giorno e notte tutte le problematiche relative alla nuova visione legislativa e come consentire al debitore di accedere alla procedura.

Procedura di Sovraindebitamento: Ammissibilità e fattibilità

Dall’analisi della norma, è stato valutato come fosse cambiata la procedura, la tipologia di voto dei creditori, ma soprattutto come fossero cambiati i requisiti di accesso, di ammissibilità e di fattibilità.

Ciò ha comportato una nuova analisi dei documenti, dei requisiti ma, non semplicemente avvalendosi della documentazione acquisita, bensì richiedendo l’intervento di tecnici operanti nel settore agricolo, ossia agronomi, periti agrari, ingegneri specializzati nelle perizie agrarie e consulenti fiscali e tributari che avessero conoscenza della contabilità nelle imprese agricole, perché l’impresa riveste tale qualifica.

Il primo ostacolo è stato comprendere se l’impresa agricola potesse accedere alla procedura, a prescindere dai limiti dimensionali o meno, e, grazie alla normativa di settore, ad una sentenza di legittimità e ad alcune di merito ( vedasi per tutte il Tribunale di Messina del 18 dicembre 2022 ), è stato appurato come le imprese agricole possano accedere al concordato minore, in continuità, a prescindere dai limiti dimensionali.

Superato questo step, ci si è interfacciati con tecnici del settore che:

  1. Conoscessero la contabilità delle imprese agricole, le modalità di redazione del bilancio e delle dichiarazioni iva;
  2. Conoscessero le problematiche connesse alla realizzazione dei cicli agrari, ossia ai rischi biologici, chimici, climatici a cui è sottoposta l’agricoltura;
  3. Avessero cognizione dei giusti criteri di valutazione dei costi di gestione relativi alla produzione agricola;
  4. Avessero contezza dei parametri da utilizzare ai fini della valutazione economica in sede di ctu delle imprese agricole
  5. Intendessero, nella maniera più tecnica ed adeguata, il tenore dei contratti di mutuo e finanziamento, la natura delle garanzie e l’escussione delle stesse nel settore del credito bancario agrario, che ha carattere di peculiarità;

Crisi da sovraindebitamento: il gestore e i professionisti uniti nel trovare la soluzione migliore alla crisi.

Il gestore, pertanto, non ha operato una singola valutazione dei requisiti di accesso alla procedura, relativi:

  1. Alla qualifica dell’imprenditore agricolo;
  2. Alla presenza dei requisiti di legge e all’allegazione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 75 del CCII

ma ha saputo condurre e gestire la procedura, coordinando i vari professionisti, affinché gli stessi remassero tutti in una unica direzione.
A ciò va aggiunta, l’estrema difficoltà nel:

  • Considerare la copiosa documentazione allegata, studiata minuziosamente;
  • Valutare le cause dell’indebitamento, tenendo conto della tipologia di attività svolta, della competenza dell’agricoltore, della meritevolezza, della mancanza di competenza specifica in materia giuridica ed economica;
  • Ritenere le ragioni debitorie alla base dell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, enunciate nelle varie crisi agricole che si sono succedute negli anni, nella diffusione della grande distribuzione e  dell’apertura del mercati internazionali, nella ciclicità di fenomeni atmosferici spesso distruttivi per l’agricoltura, nell’aumento dei costi del carburante, in talune valutazioni creditizie che dovranno essere oggetto di giudizio nelle opportune sedi, nella necessità di far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare;
  • Definire la mole del passivo e dell’attivo, e alla luce di una consulenza tecnica di natura interdisciplinare ( valutazione immobili, attrezzature, produzione ), la convenienza della proposta oggetto di concordato rispetto alla alternativa liquidatoria, nonché la sua sostenibilità per l’imprenditore, anche grazie all’apporto di finanza esterna
  • Indicare le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori
  • Consentire la continuità aziendale;
  • Richiedere, ed ottenere, la sospensione della unica procedura esecutiva pendente.

Come dispone la normativa in materia di concordato minore, il piano dei pagamenti sarà sottoposto al voto dei creditori e, in caso di silenzio, esso andrà valutato come silenzio assenso.

Indubbiamente, il diritto di voto del creditore rappresenta un limite ed un pericolo per il debitore.

Al tempo stesso, ai sensi dell’art. 80 CCII co. 4, “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Ovviamente, se da un lato noi professionisti siamo tutti consapevoli di non “avere la sfera di cristallo”, ne’ di essere insigniti di santità e dall’altro il debitore ne è stato consapevole, abbiamo
ritenuto di dover attuare tutti gli strumenti previsti dalla legge, in favore del debitore.

Certo, in tanti casi, attraverso l’anticipazione della gestione della crisi e una adeguata formazione dei nuovi e vecchi imprenditori, si potrebbero prevenire fenomeni di indebitamento ed insolvenza tanto gravi da mettere a rischio il patrimonio. Come? Grazie all’ausilio di un team di professionisti che, con modiche cifre, sia in grado di ben orientare chi si trova ad affrontare talune difficoltà.

In un momento in cui l’agricoltura, specie quella italiana, non viene adeguatamente tutelata in ogni sua forma e, con estrema difficoltà cerca di far sentire la sua voce, anche in maniera forte sia in Europa che in Italia, vanno previste delle forme di assistenza ed affiancamento per gli imprenditori agricoli, che abbiano il carattere della continuità e dell’adeguatezza.

Gli agricoltori che oggi  reclamano i propri diritti e la tutela della propria produzione, come anche quelli che continuano a svolgere il loro lavoro in silenzio, per consentire a tutti di poter mangiare frutta, legumi e farina e derivati “di casa nostra”, hanno il diritto di essere tutelati perché assicurano il nostro benessere e tutelano la nostra “dieta mediterranea”.

Chiunque mangia di questo “cibo della terra, frutto del lavoro”, prodotto dai nostri agricoltori, col loro sudore e con la loro abnegazione, ha il diritto e il dovere di tutelare in ogni modo chiunque si adoperi per assicurare a noi e chi verrà dopo di noi che la dieta mediterranea venga perpetuata e che non venga sostituita da cibi sintetici o da altri alimenti che possano essere dannosi per la salute o comunque che non rientrino nel nostro ciclo alimentare.

Sovraindebitamento a chi rivolgersi

Gli strumenti esistono.
Esistono i professionisti.

Anzi, non il singolo professionista, ma il team, il network, la squadra che, grazie all’unione delle competenze, delle menti e dell’ingegno è in grado di approntare vari piani e soluzioni e strategie, per cercare di porre rimedio a situazioni generatesi nel passato, non sempre per colpa dei debitori.

Certo, occorrerà sempre distinguere tra il debitore di professione che, nel corso della sua esistenza ha reso impossibile la vita a chiunque abbia avuto contatti con lui, dai parenti, agli amici, ai fornitori, ai clienti, ai consulenti, indebitandosi sempre più, mentendo, perdendo di credibilità quindi, non meritevole e il debitore che, nel corso della sua esistenza si è chiuso nella sua solitudine e sofferenza, senza recar danno ad alcuno, mettendo a rischio lavoro, famiglia, salute e vita, meritevole della massima tutela e del massimo aiuto.

Spesso accade che: chi urla, non ha diritto di urlare e che di ne avrebbe diritto, resta in silenzio.

Spetta a chi, come noi, crede nel proprio lavoro e nella propria missione, dare voce a chi non ha strumenti, ne’ voce e soprattutto, saper riconoscere chi, realmente, ha bisogno di aiuto.
Avv. Cira Di Feo

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