ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE: PRIMO PROVVEDIMENTO OCC DI LATINA, GESTORE DELLA CRISI AVV. CIRA DI FEO.



IL DATO NORMATIVO – DEBITORE INCAPIENTE

Il nuovo art. 283 CCII, come da D.Lgs 147/2020 offre una nuova fattispecie di soluzione della crisi da debiti, anche in favore dei soggetti cosiddetti incapienti, ossia persone fisiche meritevoli che indebitatesi, non riescano ad offrire alcunché ai creditori, nemmeno in futuro.

L’art. 283 del codice della crisi e della insolvenza statuisce:

  • Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
  • La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  • La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
  • a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  • b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
  • Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
  • a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
  • L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
  • I compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
  • Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
  • Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu’ opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50.
  • L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

DEBITORE INCAPIENTE: REQUISITI

Trattasi di una rilevante novità introdotta in materia di sovraindebitamento, di recente, che consente ai debitori meritevoli, di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia. Ne rileva che esdebitato può benissimo essere rappresentato da un soggetto fisico titolare di uno stipendio minimo, che qualora dovesse onorare tutta la propria debitoria, non sarebbe in grado di assicurare la sopravvivenza della propria famiglia.

Il debitore non deve essere titolare di beni immobili e non deve averne ceduto nell’ultimo quinquennio.

Lo scopo della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – è offrire una seconda possibilità ai soggetti sovraindebitati che, diversamente, non avrebbero la possibilità di liberarsi dai debiti e soprattutto di sopravvivere col proprio nucleo familiare, specie in un periodo economico come quello attuale.

Il beneficio è straordinario in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta ed è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall’esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Utilità potrebbero essere beni in eredità o somme di denaro, quali ad esempio anche il cosiddetto TFR.

Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che ex lege vengono calcolate in misura pari al doppio dell’indice ISEE.

COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA

La domanda di esdebitazione è presentata dinanzi l’Organismo della Composizione della Crisi da sovraindebitamento (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) congiuntamente alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l’ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare.

PROCEDURA PER OTTENERE LA ESDEBITAZIONE

Il gestore della crisi nominato dall’Occ predispone una relazione, che verrà depositata all’attenzione del giudice, nonché evidenzia gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell’indebitamento, della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle.

Tiene conto, altresì, della corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell’eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento.

Il Giudice, ricevuto il ricorso introduttivo e la relazione depositati dal legale del debitore, valuta la sussistenza della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell’indebitamento e se del caso emette provvedimento di esdebitazione.

Nel provvedimento il Giudice indicherà con quali modalità e in quale termine il debitore dovrà presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato.

Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre reclamo motivato.

PROVVEDIMENTO DI INCAPIENZA – TRIBUNALE DI LATINA – GESTORE DELLA CRISI AVV. CIRA DI FEO

Con provvedimento del 23.9.2021 veniva emesso dal Tribunale di Latina, nella figura del dr. Marco Pietricola, provvedimento di esdebitazione sulla base della relazione prodotta dal gestore della crisi, avvocato Cira Di Feo in favore di un indebitato, difeso dagli avv. Giuseppe Valenti e Andrea Galli.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla documentazione depositata dal debitore e dai suoi legali, il gestore rilevava la situazione debitoria, la mancanza di patrimonio, la capacità reddituale del nucleo familiare e riteneva percorribile la incapienza del debitore.

Le entrate mensili, frutto della unica fonte di reddito, infatti, non consentivano il soddisfacimento dei creditori, ma unicamente di onorare il credito vantato dalla ex coniuge a titolo di mantenimento, il cui importo, pro quota dello stipendio, ha carattere impignorabile.

Il residuo del reddito era tale da consentire, unicamente, la sopravvivenza del nucleo familiare.

Il gestore, nella propria relazione, attraverso l’analisi delle visure delle centrali Crif, Cr, ctc e dei cud degli anni precedenti, rilevava il rapporto in ordine alla meritevolezza del debitore e, sulla base dei medesimi dati individuava la condotta tenuta dagli istituti finanziari che, all’atto di erogazione del credito, non avevano tenuto conto sia dello stato di indebitamento che del reddito minimo del debitore, delineandosi una incauta concessione del credito, valutabile ai sensi dell’art. 69 del codice della crisi e della insolvenza e dell’art. 14 quardieces  : “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo’ presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne’ far valere cause di inammissibilita’ che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 dell’art. 14 quardiecies della legge 3.2012 veniva condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in
misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un
parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di
equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e sarà onere del gestore vigilare in tal senso.

Il gestore riteneva di poter richiedere l’apertura della procedura di esdebitazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 Codice della Crise e della Insolvenza, e che il giudice, previa le verifiche di rito, concedesse con decreto l’esdebitazione, indicando le modalita’ e il termine entro il quale il debitore avrebbe dovuto presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Il gestore, inoltre, richiedeva la sospensione della esecuzione mobiliare presso terzi ai danni del debitore, nonché chiedeva che il giudice volesse dichiarare la improcedibilità e la nullità di tutte le esecuzioni mobiliari, immobiliari, presso terzi avviate ed avviande e notificande nel corso del quadriennio e a far data dall’apertura della procedura.

Il provvedimento del giudice faceva seguito alle richieste del gestore della crisi e al debitore veniva concessa la esdebitazione, col vincolo della verifica nel quadrienno successivo, in ordine alla situazione economica, patrimoniale, reddituale e di meritevolezza.

Indubbiamente, tale nuovo strumento previsto dalla legge 3.2012 rappresenta un elemento di novità e soprattutto una via di uscita per quanti, a causa della diminuzione del reddito, della perdita di lavoro, di malattie o altre situazioni particolarmente delicate.

L’utilizzo di tale strumento è in fase di avvio e, ad oggi, pochi sono in tal senso i provvedimenti emessi dai Tribunali, per cui, occorrerà comprendere quello che sarà l’approccio da parte sia degli organismi della composizione della crisi che dalla magistratura.

Di certo, in un momento economico come quello attuale, tale strumento assume rilevanza fondamentale allo scopo di aiutare i soggetti indebitati non per propria colpa e che, in considerazione di tale elemento, non siano condannati a vivere una vita non dignitosa non potendo onorare i propri debiti e quindi anche ad essere privati di taluni diritti e di talune libertà. Tale strumento non deve essere valutato da parte degli Occ e della Magistratura come una scappatoia per non far fronte ai propri debiti, ma come uno strumento valido per un momento economico in cui, all’apparenza, si ha la sensazione che l’economia stia ripartendo, ma di fatto, la situazione di disagio economico, lavorativo e finanziario diventa sempre più pregnante.

 

Non esitate a contattarci, nel caso abbiate bisogno di noi.

attraverso il form che troverai nella Pagina dei contatti LegalProfessionalNetwork a Latina

Tel: 0773180277 (orario ufficio)

Referente, avv. Cira Di Feo

Organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Comune di Lenola, referente dr. Marco Valerio Rosato

 

Qui sotto viene riportato il provvedimento in oggetto

Ultimi articoli pubblicati


  • Iscriviti per essere aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative Legal Professional Network

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop