ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE: PRIMO PROVVEDIMENTO OCC DI LATINA, GESTORE DELLA CRISI AVV. CIRA DI FEO.

IL DATO NORMATIVO – DEBITORE INCAPIENTE

Il nuovo art. 283 CCII, come da D.Lgs 147/2020 offre una nuova fattispecie di soluzione della crisi da debiti, anche in favore dei soggetti cosiddetti incapienti, ossia persone fisiche meritevoli che indebitatesi, non riescano ad offrire alcunché ai creditori, nemmeno in futuro.

L’art. 283 del codice della crisi e della insolvenza statuisce:

  • Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
  • La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  • La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
  • a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  • b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
  • Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
  • a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
  • L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
  • I compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
  • Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
  • Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu’ opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50.
  • L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

DEBITORE INCAPIENTE: REQUISITI

Trattasi di una rilevante novità introdotta in materia di sovraindebitamento, di recente, che consente ai debitori meritevoli, di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia. Ne rileva che esdebitato può benissimo essere rappresentato da un soggetto fisico titolare di uno stipendio minimo, che qualora dovesse onorare tutta la propria debitoria, non sarebbe in grado di assicurare la sopravvivenza della propria famiglia.

Il debitore non deve essere titolare di beni immobili e non deve averne ceduto nell’ultimo quinquennio.

Lo scopo della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – è offrire una seconda possibilità ai soggetti sovraindebitati che, diversamente, non avrebbero la possibilità di liberarsi dai debiti e soprattutto di sopravvivere col proprio nucleo familiare, specie in un periodo economico come quello attuale.

Il beneficio è straordinario in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta ed è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall’esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Utilità potrebbero essere beni in eredità o somme di denaro, quali ad esempio anche il cosiddetto TFR.

Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che ex lege vengono calcolate in misura pari al doppio dell’indice ISEE.

COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA

La domanda di esdebitazione è presentata dinanzi l’Organismo della Composizione della Crisi da sovraindebitamento (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) congiuntamente alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l’ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare.

PROCEDURA PER OTTENERE LA ESDEBITAZIONE

Il gestore della crisi nominato dall’Occ predispone una relazione, che verrà depositata all’attenzione del giudice, nonché evidenzia gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell’indebitamento, della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle.

Tiene conto, altresì, della corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell’eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento.

Il Giudice, ricevuto il ricorso introduttivo e la relazione depositati dal legale del debitore, valuta la sussistenza della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell’indebitamento e se del caso emette provvedimento di esdebitazione.

Nel provvedimento il Giudice indicherà con quali modalità e in quale termine il debitore dovrà presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato.

Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre reclamo motivato.

PROVVEDIMENTO DI INCAPIENZA – TRIBUNALE DI LATINA – GESTORE DELLA CRISI AVV. CIRA DI FEO

Con provvedimento del 23.9.2021 veniva emesso dal Tribunale di Latina, nella figura del dr. Marco Pietricola, provvedimento di esdebitazione sulla base della relazione prodotta dal gestore della crisi, avvocato Cira Di Feo in favore di un indebitato, difeso dagli avv. Giuseppe Valenti e Andrea Galli.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla documentazione depositata dal debitore e dai suoi legali, il gestore rilevava la situazione debitoria, la mancanza di patrimonio, la capacità reddituale del nucleo familiare e riteneva percorribile la incapienza del debitore.

Le entrate mensili, frutto della unica fonte di reddito, infatti, non consentivano il soddisfacimento dei creditori, ma unicamente di onorare il credito vantato dalla ex coniuge a titolo di mantenimento, il cui importo, pro quota dello stipendio, ha carattere impignorabile.

Il residuo del reddito era tale da consentire, unicamente, la sopravvivenza del nucleo familiare.  

Il gestore, nella propria relazione, attraverso l’analisi delle visure delle centrali Crif, Cr, ctc e dei cud degli anni precedenti, rilevava il rapporto in ordine alla meritevolezza del debitore e, sulla base dei medesimi dati individuava la condotta tenuta dagli istituti finanziari che, all’atto di erogazione del credito, non avevano tenuto conto sia dello stato di indebitamento che del reddito minimo del debitore, delineandosi una incauta concessione del credito, valutabile ai sensi dell’art. 69 del codice della crisi e della insolvenza e dell’art. 14 quardieces  : “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo’ presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne’ far valere cause di inammissibilita’ che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 dell’art. 14 quardiecies della legge 3.2012 veniva condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in
misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un
parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di
equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e sarà onere del gestore vigilare in tal senso.

Il gestore riteneva di poter richiedere l’apertura della procedura di esdebitazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 Codice della Crise e della Insolvenza, e che il giudice, previa le verifiche di rito, concedesse con decreto l’esdebitazione, indicando le modalita’ e il termine entro il quale il debitore avrebbe dovuto presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Il gestore, inoltre, richiedeva la sospensione della esecuzione mobiliare presso terzi ai danni del debitore, nonché chiedeva che il giudice volesse dichiarare la improcedibilità e la nullità di tutte le esecuzioni mobiliari, immobiliari, presso terzi avviate ed avviande e notificande nel corso del quadriennio e a far data dall’apertura della procedura.

Il provvedimento del giudice faceva seguito alle richieste del gestore della crisi e al debitore veniva concessa la esdebitazione, col vincolo della verifica nel quadrienno successivo, in ordine alla situazione economica, patrimoniale, reddituale e di meritevolezza.

Indubbiamente, tale nuovo strumento previsto dalla legge 3.2012 rappresenta un elemento di novità e soprattutto una via di uscita per quanti, a causa della diminuzione del reddito, della perdita di lavoro, di malattie o altre situazioni particolarmente delicate.

L’utilizzo di tale strumento è in fase di avvio e, ad oggi, pochi sono in tal senso i provvedimenti emessi dai Tribunali, per cui, occorrerà comprendere quello che sarà l’approccio da parte sia degli organismi della composizione della crisi che dalla magistratura.

Di certo, in un momento economico come quello attuale, tale strumento assume rilevanza fondamentale allo scopo di aiutare i soggetti indebitati non per propria colpa e che, in considerazione di tale elemento, non siano condannati a vivere una vita non dignitosa non potendo onorare i propri debiti e quindi anche ad essere privati di taluni diritti e di talune libertà. Tale strumento non deve essere valutato da parte degli Occ e della Magistratura come una scappatoia per non far fronte ai propri debiti, ma come uno strumento valido per un momento economico in cui, all’apparenza, si ha la sensazione che l’economia stia ripartendo, ma di fatto, la situazione di disagio economico, lavorativo e finanziario diventa sempre più pregnante.

Non esitate a contattarci, nel caso abbiate bisogno di noi.

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Tel: 0773180277 (orario ufficio)

Referente, avv. Cira Di Feo

Organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Comune di Lenola, referente dr. Marco Valerio Rosato

Qui sotto viene riportato il provvedimento in oggetto

Omologa piano consumatore Tribunale Napoli Nord

Legge 3 del 2012, nota come legge salva suicidi, codice della crisi e dell’insolvenza, nota come riforma della legge fallimentare.

Si tratta di due provvedimenti poco noti sia al pubblico, che a molti operatori di settore, soprattutto per quel che concerne il piano del consumatore, ora noto come piano di ristrutturazione dei debiti, l’accordo con i creditori o concordato minore e la liquidazione volontaria del patrimonio.
Si tratta di tre strumenti che vengono in supporto dei soggetti non fallibili e che consentono di ottenere una riduzione e un dilazionamento dei debiti ai soggetti sovraindebitati, ma che non abbiano generato dolosamente o colposamente è proprio sovraindebitamento.
Il piano del consumatore o piano di ristrutturazione dei debiti rappresenta l’ipotesi realizzabile nel caso in cui i debiti siano stati contratti da un consumatore, o comunque lui non è l’esercizio diIl piano del consumatore o piano di ristrutturazione dei debiti rappresenta l’ipotesi realizzabile nel caso in cui i debiti siano stati contratti da un consumatore, o comunque non nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Le problematiche con cui gli utenti e i legali si trovano spesso a doversi confrontare, unitamente ai gestori della crisi, sono rappresentati soprattutto da una divergenza di vedute dei giudici dei singoli Tribunali in materia di meritevolezza del consumatore e di durata del Piano.
Presso molti Tribunali, infatti, non viene effettuato un giusto bilanciamento fra la meritevolezza del consumatore e incauta concessione del credito da parte delle finanziarie, e Ciò rappresenta un notevole problema per consumatori che si trovano nella impossibilità di restituire i propri debiti. Altro problema che ci si ritrova spesso ad affrontare in sede di tribunale è rappresentato dalla durata del cosiddetto piano di rientro dei debiti stralciati, che non conosce limiti di legge, ma che molti Tribunali tendono ad individuare in 5 anni, di contro a quanto definito la Cassazione Civile.
Il provvedimento da me conseguito Nella qualità di legale di parte, con la collaborazione del dottor Riccardo Musto Quale gestore della crisi da sovraindebitamento dell’organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento dei dottori commercialisti di Napoli nord, rappresenta, invece, è estremamente rilevante per come vengono affrontate entrambe le problematiche.
In primis, il giudice, in presenza di numerosi finanziamenti contratti dal debitore valuta che si tratta di un indebitamento non colpevole, proprio tenendo conto delle condotte delle finanziarie.
Al tempo stesso, il giudice valuta la presenza di uno stato di indebitamento eccessivo perché Il debitore non sarebbe in grado di far fronte ai propri debiti, rischiando di non poter tenere un tenore di vita adeguato, ossia non sarebbe in grado di sopperire ai suoi bisogni essenziali.
Tale esigenza determina anche la necessità di un piano di rientro diluito nel tempo, che consenta il pagamento dei crediti, sebbene stralciati, in una durata temporale abbastanza rilevante.
Quale provvedimento rappresenta un importante punto di partenza in un momento economico come quello attuale, ossia un nuovo punto di vista che dovrebbe essere assunto da magistrati e professionisti, volto alla tutela del soggetto vittima di un sovraindebitamento non colpevole.
Diventa indispensabile, ad oggi, favorire la conoscenza della normativa in materia di tutela del debitore che può rappresentare un elemento chiave nella ripresa economica e sociale del nostro paese.
Lo strumento del Piano del consumatore, Infatti, rappresenta una chiave di svolta a favore di chi si sia trovato indebitato non per propria causa o per propria responsabilità e non riesca più a far fronte alla propria posizione debitoria.
Informazione e conoscenza diventano, quindi, strumenti indispensabili per venire incontro a chi Versa in situazioni di indebitamento e sovraindebitamento. omologa piano consumatore tribunale napoli nord

L’unione fa la forza

Le previsioni Cerved stimano per il prossimo biennio 671 miliardi di euro di fatturato persi a causa dell’emergenza Covid, specie nei settori del cinema, dei trasporti, del turismo, dello spettacolo, dei servizi professionali.

A ciò va aggiunto che l’incertezza nella gestione dell’emergenza, gli interventi statali in favore di imprese e partite iva non sempre adeguati ed immediati, le restrizioni alle attività economiche, il calo dei consumi, il calo della domanda rischiano di comportare un crollo dei ricavi con la conseguente crisi economica per il tessuto imprenditoriale.

Se per la piccola e media impresa i motivi di crisi sono dovuti alle restrizioni, ai limiti alla produttività e alla vendita, ai limiti ai fruitori dei servizi, ai limiti orari, ai problemi relativi alla concessione del credito e all’accesso al credito, ai problemi con dipendenti e creditori, alle problematiche con gli enti impositori e con agenzia della riscossione, le grandi aziende si trovano a dover affrontare anche il problema della rinuncia alla internazionalizzazione e alla delocalizzazione e a dover fronteggiare una comunicazione che spesso induce nel non spendere e nel non godere le gioie della vita, ma  quasi ad auto punirsi con l’inflizione di un auto lockdown non sempre necessario e dovuto.

Il protrarsi di tale stato di fatto, oltre a comportare un ritardo nella ripresa economica, indubbiamente, porterà alla chiusura o al fallimento di molte imprese, ad esecuzioni forzate contro gli imprenditori e i fideuissori, alla perdita del lavoro per milioni di persone che, di colpo, non potranno più onorare i debiti che avevano con prudenza contratto, magari per l’acquisto di una casa. Il problema investe, maggiormente, i 45 enni – 55 enni, che si trovano in una fase in cui non possono espatriare o avviare una nuova attività, ne’ andare in pensione e che rischiano di rimanere in un limbo pericolosissimo per loro e per le proprie famiglie.

A tutto ciò va aggiunto lo spettro della depressione, della paura, dell’angoscia e della paura di vivere. 

Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana e Piemonte, ossia le regioni con una maggiore produzione industriale e le città d’arte, Roma, Firenze e Venezia che vivono di turismo, si ritroveranno a dover fronteggiare una crisi economica senza precedenti e le altre regioni subiranno le naturali conseguenze.

A parte i dipendenti pubblici, chiunque sia titolare di una partita iva dovrà scontrarsi con una nuova realtà.

Gravi squilibri economici e finanziari che determineranno uno stato di crisi, che si trasformerà prima in indebitamento e poi insolvenza o sovraindebitamento, con conseguenti chiusure di aziende, fallimenti e danni patrimoniali e non, per gli imprenditori e le loro famiglie saranno in alcuni casi inevitabili.

A ciò si aggiunge la paura e l’incertezza per il futuro e per una comunicazione che, spesso, è punitiva per tutto ciò che per alcuni appare superfluo, e che per altri è essenziale.

A ciò va aggiunto che il debitore che cerchi aiuto nella giustizia, incontri mille difficoltà perché a causa dello smartworking e di una difficoltà di coordinamento tra i vari uffici giudiziari, ad oggi molte udienze vengono rinviate, molte attività legali possano essere svolte solo da remoto, mentre molte altre sono sottoposte all’alea non solo del giudizio, ma delle fasi del Covid.

La giustizia appare paralizzata ed inadeguata di fronte alle necessità di chi debba opporsi ad un atto di precetto o chiedere la sospensione di una procedura esecutiva e, soprattutto, è distante anni luce da una realtà che richiede una gestione delle controversie non solo in tribunale, ma anche fuori dal tribunale attraverso una fase di degiudisdizionalizzazione che aiuti le imprese e i titolari di partita iva.

Degiurisdizionalizzare significa gestire il conflitto e comporre il conflitto al di fuori del tribunale, grazie alle tecniche di risoluzione alternative delle controversie, ossia la mediazione civile e commerciale e la conciliazione del consumo, la negoziazione assistita, l’arbitrato e la composizione della crisi da sovraindebitamento in OCC o nei futuri Ocri, organismi della composizione della crisi di impresa.

Per noi professionisti oggi appare indispensabile divenire flessibili, aperti alle innovazioni e ad una gestione e composizione del conflitto fuori dalle aule del tribunale e della crisi d’impresa in una visione d’insieme, con un lavoro di team, di gruppo, indispensabile per affrontare la varietà dei problemi.

Ricercare i motivi di un conflitto, comporre il conflitto e cercare la soluzione tra le parti, con l’aiuto di un terzo imparziale, in tempi brevi e con costi limitati, consentirà al professionista di monetizzare con immediatezza e all’azienda di ottenere risultati in tempi brevi, riducendo i problemi e soprattutto garantendo la continuità dell’attività e dei rapporti. 

Formazione ed informazione diventano un binomio per professionisti ed aziende del futuro che devono imparare a conoscersi vicendevolmente, non ponendosi più come consulente ed azienda, ma come professionisti che fanno parte di un unico puzzle e sono accomunati dall’essere partita iva e della necessità di fare fronte comune contro problemi comuni. 

Oggi, insieme, Legal Professional Network e LPN Onlus, e tutti i professionisti affiliati intendono cooperare nella realizzazione di un sistema economico, produttivo e sociale che appaia equo, sostenibile, efficace, efficiente, e che risponda all’ottica della produttività e dello sviluppo. Per far ciò, è necessario rimuovere i problemi del passato, risolverli e ove non sia possibile è opportuno creare delle alternative singole o di rete.

Crisi da sovraindebitamento e da insolvenza, inadempimento delle proprie obbligazioni, rischi per amministratori, soci,  fideuissori, garanti, perdita di beni, perdita di reddito, perdita di lavoro a volte sono inevitabili, ma a volte non lo sono e a volte la loro perdita rappresenta un preludio per il cambiamento. 

Per far ciò non bisogna essere professionisti vecchio stampo a tutti i costi, ma bisogna sapere cercare soluzioni ai problemi: essere problem solver. 

Non pensiamo solo alle opposizioni, ai ricorsi, alle citazioni, iniziamo a rivalutare mediazione, negoziazione, conciliazione, arbitrato per risolvere le controversie senza rimetterle alla decisione di un terzo, ma facendoci aiutare da un terzo nella ricerca di un accordo condiviso. 

E se si è sovraindebitati o si rischia il fallimento o la vendita all’asta optiamo per la legge 3.2012 o per gli strumenti previsti dalla legge di riforma fallimentare, il cosiddetto codice della crisi e della insolvenza, attraverso gli strumenti della composizione della crisi da sovraindebitamento ( soggetti non fallibili ) e da insolvenza ( soggetti fallibili ), anche nel caso di problemi con banche, finanziarie, clienti, agenzia della riscossione. 

Smettiamola di pensare al nostro orticello e che ci siamo solo noi e che solo noi saremmo in grado di gestire tutto e di fare tutto, che da soli tutto possiamo. 

Da soli non si va da nessuna parte. Insieme si vince. 

Se vogliamo consentire al nostro paese di ripartire economicamente pensiamo ad un modello solidale, in cui le partite iva possano far fronte comune, pur offrendo servizi sia ai dipendenti pubblici che agli enti pubblici, ma riconoscendosi vicendevolmente.

Una nuova economia solidale, sociale e sostenibile deve prevedere un sistema economico e professionale integrato, in cui gli operatori professionali ed economici non siano nemici tra di loro, ma parte di un unico sistema a tutela gli uni degli altri e per far ciò occorre fare rete e fronte comune, e non farsi annientare dalla paura e non lasciarsi immobilizzare.

Gli americano dicono: where go one, we go all. (dove va uno, andiamo tutti )

Certo occorre capire chi va, dove va, perché va e se possiamo fidarci. 

Noi sappiamo dove stiamo andando, e voi?

ACCREDITATO O.C.C. SOS SOVRAINDEBITAMENTO COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SALERNO)

Agli Organismi della composizione della crisi da sovraindebitamento, della rete SOS SOVRAINDEBITAMENTO si è aggiunto il Comune di Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, accreditato con P.d.G 268 ed iscritto alla sezione B del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

A dire il vero, il provvedimento di accreditamento veniva notificato al Comune di Giffoni Sei Casali in pendenza di lockdown, nella settimana dal 9 al 20 Marzo, e si rimaneva in attesa che le misure di distanziamento sociale fossero allentate, nella speranza di poter organizzare una presentazione adeguata dell’organismo alle istituzioni e ai cittadini.

Ad oggi, in considerazione della situazione economica e sociale del nostro paese, abbiamo deciso di non attendere ulteriormente e di fornire notizia a tutti i nostri associati e a chi ci legge.

Il referente dell’Organismo della composizione della Crisi sono io, l’avv. Cira Di Feo, nota a tutti per essere esperta nella gestione delle procedure di mediazione civile e commerciale, della conciliazione del consumo, in materia di legge 3.2012, ossia sovraindebitamento e anti usura, nonché nella gestione delle problematiche prefallimentari e fallimentari nella fase di transizione tra la vecchia legge fallimentare e la legge di riforma delle procedure fallimentari.  

I gestori della crisi sono:

  • Avv. Apicella Roberto
  • Avv. DI Muro Antonio
  • Avv. Fiorillo Paola
  • Avv. Pandolfelli Francamaria
  • Dott. Rosato Marco Valerio
  • Dott. Sansone Alessandro
  • Dott. Commercialista Speranza Stefano

Essi saranno incaricati della gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che verranno depositate presso il Comune di Giffoni Sei Casali.

Un ringraziamento particolare, va al sindaco del Comune di Giffoni Sei Casali, dottor Commercialista Franco Munno e all’assessore Rossella Palo i quali hanno creduto nell’importanza del progetto, allo scopo di assicurare tutela ai soggetti indebitati e sovraindebitati del territorio salernitano. All’assessore Palo va un particolare plauso avendo collaborato continuamente e costantemente con me, nell’iter procedurale, nell’accreditamento ministeriale e nella successiva fase di comunicazione alle autorità civili e giudiziarie e alle altre amministrazioni comunali, in relazione all’avvenuto accreditamento.

Presso l’organismo della composizione della crisi di Giffoni Sei Casali potranno essere depositate le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento da parte di privati cittadini e delle imprese non fallibili presenti sul territorio della circoscrizione del Tribunale di Salerno.  

In un momento di crisi economica e sociale, come quella attuale, frutto della grave crisi sanitaria che ha caratterizzato tutto il pianeta e ha colpito particolarmente il nostro paese, gli strumenti di cui alla legge 3.2012 diventano indispensabili per la gestione della crisi da sovraindebitamento che colpisca privati cittadini, imprenditori non fallibili, società di persone, ditte individuali, artigiani, imprese agricole, imprese familiari, comitati, associazioni, onlus, artisti, professionisti, fideuissori e garanti e soci in proprio delle società di capitale.

Grazie all’ausilio degli strumenti di cui alla legge 3.2012, infatti, si consente al debitore di poter accedere ad una procedura che, qualora siano rispettati i presupposti di legge, consentirà al debitore di poter ottenere uno stralcio delle posizioni debitorie ed un dilazionamento dei debiti.

Rappresentando il comune l’ente più vicino ai cittadini, congiuntamente all’amministrazione, abbiamo definito la necessità che l’organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento non rappresenti semplicemente una struttura burocratica, ma anche un punto di riferimento per quanti siano stati colpiti dalla crisi economica, o abbiano subito il fenomeno dell’usura e dell’estorsione a causa dello stato di bisogno in cui si sono ritrovati in questa fase economica, e comunque per quanti abbiano necessità di avere un supporto per poter affrontare in maniera adeguata il cosiddetto sovraindebitamento emotivo, frutto delle situazioni economiche e finanziarie, che in questo periodo si subiscono.

Chiunque avesse necessità di depositare una istanza o di ricevere chiarimenti, potrà contattare l’amministrazione comunale ai seguenti recapiti:

tel. 089/883568 fax 089/883515,

pec protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it

che provvederà a mettere in contatto il sovraindebitato o il suo consulente con il referente dell’Organismo della Composizione della Crisi da sovraindebitamento, che nominerà il gestore della crisi incaricato di seguire la procedura.

photo credits

Mediazione, sovraindebitamento e dintorni….

Un’intervista a mezzanotte, un po’ assonnata e non proprio perfetta, alla fine sortisce un ottimo effetto e, soprattutto, ci fa comprendere come ad oggi la diffusione della conoscenza della mediazione e del sovraindebitamento sia indispensabile per cittadini ed imprese.
Credo che, dopo anni di formazione per i professionisti e gli operatori di settore sia arrivato il momento di uscire, di andare oltre e di iniziare a favorire la conoscenza tra la gente comune, soprattutto tra cittadini ed imprenditori che oggi si trovano indebitati e, a causa degli eventi di questi giorni, lo saranno sempre di più.
A volte, noi professionisti ci fermiamo sui social e nelle nostre tavole rotonde, o dal vivo o sul zoom o altre piattaforme, senza andare oltre, senza comprendere quanto sia importante non pensare solo al web, che, ad oggi in considerazione del distanziamento sociale rappresenta la forma fondamentale di pubblicità on line. 
Non dimentichiamo, però, che esistono altre forme di pubblicità, quali la radio e la tv attraverso le quali si può arrivare all’utente finale che, magari resterà incuriosito da quella intervista o semplicemente sollecitato dalla parola debiti.
Quando poi, il distanziamento sociale sarà allentato, sarà allora che riprenderemo a diffondere la cultura della mediazione e del sovraindebitamento tra la gente comune, i cittadini, le imprese… 
Continueremo con il nostro impegno, come sempre, con determinazione e con serenità, perché sono serenità ed equilibrio che dovremmo trasmettere ai nostri clienti e a chi si rivolgerà a noi. 
 

COMUNICATO IMPORTANTE RELATIVO AI FINANZIAMENTI EX DECRETO LEGGE 23.4.2020

L’ABI ha inviato un’ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 percento (Decreto Legge n.23 del’8 aprile 2020), autorizzati dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile.

L’ABI indica che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non possa essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente o dell’affidamento: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.

Tale indicazione appare indispensabile per consumatori ed imprenditori che presenteranno l’istanza di accesso al finanziamento e potrebbero subire condotte da parte della banca che potrebbero essere oggetto di contestazione.

Qualora i consumatori e gli imprenditori subiscano simili problematiche possono contattare il numero 3385812796 per richiedere informazioni e tutela.

Dalla crisi nasce sempre l’evoluzione: verso il processo digitale e l’ampliamento delle materie nella mediazione civile

Molti di noi si chiedono come affrontare le crisi personali, economiche, finanziarie e di settore e molti si sono posti il problema di come affrontare la problematica della crisi giudiziaria, all’indomani dell’epidemia COVID 19. Nel nostro precedente articolo pubblicato, ho fatto ampiamente riferimento alla necessità che lo Stato Italiano facilitasse le modalità telematiche di gestione delle controversie sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

Tale necessità che, in passato veniva sempre vista come un attacco al precedente e cementato sistema giudiziario, oggi è stata avvertita come una priorità e come un obiettivo anche dal nostro governo, allo scopo di assicurare una ripresa più veloce, in considerazione delle problematiche che sorgeranno dall’ennesimo rinvio della ripresa di ogni tipo di contenzioso in tribunale ed in sede di A.D.R. ed O.D.R.

Di contro ad un utilizzo sempre più marcato dello strumento del processo telematico, in tutte le fasi del processo civile e penale, li dove non siano presenti testimoni, consulenti tecnici d’ufficio o debbano essere espletate rilevanti attività difensive ed inquirente, si staglia una necessità sempre maggiore di gestire il conflitto nella fase stragiudiziale e della risoluzione alternativa delle controversie con strumenti telematici.

Non solo, si sente la necessità di un maggiore utilizzo degli strumenti della risoluzione delle controversie per la gestione degli inadempimenti contrattuali derivanti da COVID 19 e per la gestione delle responsabilità professionali, sia per le professioni medico sanitarie che in altri ambiti, derivanti dall’epidemia Covid 19 e non solo, ma anche in fase giudiziale attraverso le mediazioni demandate del giudice.

E’ di oggi, infatti, l’articolo pubblicato dal Sole 24 ore del 6 aprile 2020, di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei, dal quale si evince l’indirizzo governativo in materia di giustizia allo scopo di consentire che non si crei un ingorgo per la ripresa ma che, soprattutto, si consenta di trovare soluzioni immediate e consapevoli nei contenziosi intercorsi tra le parti, specie per eventi relativi alla crisi medico sanitaria e sociale.

Dalle crisi sociali, economiche e finanziarie spesso derivano macerie, ma su quelle macerie bisogna avere la capacità di ripartire e di cambiare approccio e punto di vista, allo scopo di evitare che da macerie nascano derive.

E’ lo scatenarsi di una tempesta sociale che investe gli ambiti lavorativi, imprenditoriali, governativi che porta a prendere coscienza di una mutata condizione umana che impone di cambiare punto di vista a cittadini, imprenditori, giudici e avvocati. Siamo certi che la nostra vera realizzazione, quella di professionisti, sia esclusivamente quella di litigare in giudizio e di protrarre una causa per anni ed anni senza giungere a soluzioni o di creare danni su danni?

Si suol dire che la vita non si vive come se un giorno fosse uguale ad un altro, quindi, non si può assumere oggi il modello di ieri, ma va assunto il modello del qui e dell’ora.

Nell’ottica e nell’indirizzo di un processo telematico, spesso osteggiato, va sottolineato che questo verrà maggiormente incontro alle esigenze del professionista che non si vedrà più costretto ad attendere ore ed ore nel corridoio o nell’aula di un tribunale o a dover nominare un domiciliatario o ad alloggiare a chilometri di distanza semplicemente per chiedere i termini 183 c.p.cc o 190 c.p.c.. In questo caso parliamo del cosiddetto rapporto tra efficacia ed efficienza, ma soprattutto di una nuova impostazione lavorativa che consenta al legale di parametrare i costi e i ricavi della professione, attraverso un’opera di pianificazione, di attenzione al budget e ai costi.

Questo, fino ad oggi, è mancato a noi legali e, di certo, ci sarà imposto dalle mutate condizioni economiche e finanziarie.

In questo ambito si pone come essenziale il mutato rapporto con le alternative dispute resolution: conciliazione, mediazione e arbitrato.

Come?

Gli operatori di settore ben sanno che:

  • Per le controversie aventi ad oggetto problematiche con gestori di acqua, luce, gas, teleriscaldamento, rifiuti e telefonia ed internet esiste la cosiddetta conciliazione del consumo, che avviene tendenzialmente per via telematica
  • Per le controversie civili di cui all’art. 5 del decreto legislativo 28.2010 è indispensabile esperire il tentativo di mediazione per andare in giudizio
  • Per le controversie civili in genere è possibile attivare una procedura di mediazione
  • Per le ipotesi di più debiti contestualmente vantati nei confronti di un debitore, il medesimo può attivare la cosiddetta procedura di sovraindebitamento, ai sensi della legge 3.2012 e del decreto 14.2019 la cui entrata in vigore slitterà al prossimo anno.
Casella di testo: Mediazione civile e commerciale erciale

E’ in questo contesto che ad oggi va rivalutata la cosiddetta mediazione d’impresa o mediazione aziendale, ossia la possibilità per le imprese di poter gestire il contenzioso che sorga in ambito bancario, finanziario, assicurativo, avente ad oggetto locazione, comodato, fitto di azienda, ogni tipologia di contratto con creditori e fornitori, anche le controversie con professionisti, tra soci, tra soci e amministratore.

Questo concetto, rivalutato della complessità delle vicende aziendali, porterebbe ad una nuova visione organica della vita dell’impresa e di certo consentirebbe di accedere alla procedura di sovraindebitamento in mancanza di accordo in mediazione, o quando vi siano più accordi che siano alla base di una procedura di sovraindebitamento non rimessa al giudizio e alla valutazione del giudice, ma basata su una serie di accordi, che siano titolo esecutivo e non siano intaccabili dalla valutazione del giudice.

In un contesto economico sociale come quello attuale, in cui la crisi finanziaria economica avrà degli effetti con efficacia nel medio-lungo periodo, nonostante gli interventi da parte dello Stato, si rende necessario un supporto aziendale attraverso l’utilizzo di nuove procedure e soprattutto di un nuovo punto di vista da parte del legale che, non dovrà più pensare unicamente alla via giudiziaria, ma passare attraverso le A.D.R., quindi, mediazione ed arbitrato, ove si tratti di controversie più complesse.

Rifiutare il cambiamento, riprendere le vecchie abitudini comporterebbe minor lavoro per i legali e gravi danni per il tessuto economico e sociale.

La crisi rappresenta una opportunità di cambiamento e provoca la necessità di far venir meno le vecchie sovrastrutture che hanno soffocato il sistema economico e giudiziario fino ad oggi, contrastando la lunghezza dei processi e l’incertezza del risultato e la terzietà del giudice, con mediazioni con durata minima e soprattutto un risultato condiviso dalle parti e coadiuvato dal mediatore, in cui mancanza, i legali delle parti difficilmente arriverebbero ad accordi. Addirittura, i legali si potrebbero ritrovare più soddisfatti in una dimensione di avvocati di impresa che gestiscono le controversie in sede giudiziale da remoto, in una ottica completamente diversa e ottenendo anche onorari immediati grazie alle a.d.r. e le o.d.r.

Occorre accogliere con fiducia questi cambiamenti nell’interesse proprio e del professionista, pur se con incertezza ed insicurezza, ma mossi da un intento collaborativo e di chiara propensione al cambiamento e ad una ricrescita che chiede velocità e professionalità.

Anche per chi cercherà di sfuggire da responsabilità o debiti o soluzioni questa sarà l’occasione per cercare di trovare le soluzioni definitive e di comprendere che le lotte eterne non portano da nessuna parte, attraverso l’utilizzo del principio che non si può volere la luna e che le aspettative devono essere realizzabili nell’interesse comune e proprio, pena conseguenze più gravi.

In tal senso, urge una nuova educazione per imprenditori e privati affinché essi non temano le innovazioni ma soprattutto lascino spazio a questi nuovi strumenti, diversi e lontani dal tribunale e che si realizzano attraverso l’ausilio di una cam o di una firma digitale.

Come?

Attraverso una corretta lettura degli eventi esterni di questi mesi, un corretto sentire delle emozioni, delle sensazioni, delle paure, dello stress, delle limitazioni per legge che ancora per qualche tempo ci saranno, vedendo oltre e non fermandosi all’apparenza.

Fondamentale sarà il cambiamento del linguaggio, delle abitudini, degli schemi mentali e operativi, negoziali e, soprattutto da parte degli avvocati fondamentale sarà non dire: lo distruggeremo in giudizio, ma “troveremo un accordo o troveremo una soluzione”.

Ovviamente in ogni fase di cambiamento avremmo bisogno di coraggio e passione per il proprio lavoro, elementi indissolubili tra di loro. Diventa indispensabile non adeguarsi a ciò che la vita e il passato ci offrono, lamentandosi senza agire, ma determinandosi nella nuova realtà ed esprimendosi in essa attraverso tutte le proprie potenzialità.

Articolo Il Sole 24 Ore

Coronavirus: riflessioni giuridiche sull'impatto dell'emergenza nel trasporto internazionale

Il 2020 non sarà solo ricordato come la data nella quale è entrata in vigore la nuova edizione degli INCOTERMS 2020, gli usi del commercio internazionale emanati dall’International Chamber of Commerce (ICC) ma anche per il devastante impatto dell’emergenza pandemica Covid-19 sul commercio globale.

Infatti ove mai il terminale della filiera di un trasporto internazionale – un’azienda destinataria della merce – subisse danni per mancata consegna o ritardo potrebbe avere la necessità di richiedere un risarcimento e intentare un’azione nei confronti degli altri componenti della filiera (vettore, spedizioniere, caricatore, mittente) che potrebbero risponderne a seconda delle loro responsabilità sia sancite dalla normativa convenzionale uniforme applicabile alla tipologia di trasporto sia dalle liability clauses contenute nel documento di trasporto (bill of lading, air waybill, lettera di vettura).

Da parte dei potenziali responsabili della filiera è sicuramente invocabile, in tale situazione emergenziale, la “forza maggiore”, prevista dalla richiamata normativa internazionale e da specifiche clausole, nei rapporti contrattuali internazionali.

E’ necessario pertanto stabilire la legge applicabile ad ogni contratto specifico.

In caso di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, la fattispecie della forza maggiore è disciplinata dall’ art. 79, comma 1, ai sensi del quale un’impresa non è responsabile dell’inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, se prova che esso è dovuto a un impedimento, non prevedibile e indipendente dalla sua volontà.

Quello della Forza Maggiore, tralatro fatto proprio anche dalla Camera di Commercio Internazionale che ha emanato la ICC Force Majeure Clause 2003, è infatti istituto riconosciuto nei rapporti commerciali internazionali e consente di sospendere momentaneamente gli obblighi contrattuali.
Occorre, tuttavia, operare dei distinguo, a seconda della tipologia di ordinamento giuridico cui si fa riferimento.

Nei sistemi di common law la clausola di forza maggiore, per esser invocata deve essere espressamente pattuita; in caso contrario, può trovare applicazione l’istituto anglosassone della Frustration, che prevede la dimostrazione che esecuzione è divenuta impossibile per un evento imprevisto che va ad alterare in modo significativo gli obblighi contrattuali di una parte al di fuori di ogni ragionevole previsione.

Nel sistemi di civil law (cui appartiene l’Italia) la clausola di forza maggiore può esser invocata e trovare applicazione anche in assenza di specifica pattuizione.

Nel nostro codice civile l’istituto della forza maggiore è disciplinato, in via generale, dall’art. 1256 che distingue fra impossibilità “definitiva” della prestazione ed impossibilità “temporanea” della stessa.

In particolare:

  • quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, l’obbligazione si estingue. Viene sempre fatto salvo l’obbligo del debitore di darne tempestiva comunicazione al creditore;
  • se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
L’impossibilità temporanea esclude pertanto la responsabilità del debitore per il risarcimento del danno nonché per il ritardo della prestazione.
L’articolo 1463 cod. civ., a sua volta, dispone che, con riguardo ai casi di “impossibilità totale”, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Nell’ambito più specifico del contratto di trasporto, l’art. 1686 del codice civile, che disciplina espressamente le fattispecie degli “impedimenti e dei ritardi nell’esecuzione del trasporto”, prevede che:

  • se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
  • il vettore ha diritto al rimborso delle spese; se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.


Tale articolo equipara l’ipotesi di impedimento definitivo all’esecuzione del trasporto al caso in cui l’esecuzione del trasporto sia “soverchiamente ritardata”.

Il nostro codice della navigazione disciplina le analoghe ipotesi negli articoli 427 e ss. per quanto concerne il trasporto marittimo e quello aereo.
Alla luce della normativa italiana, qualora applicabile, occorre distinguere fra le ipotesi in cui i trasporti aerei e marittimi (o multimodali) da e/o per la Cina e/o altri paesi coinvolti dall’epidemia del Covid-19 siano “impediti o soverchiamente ritardati” e quelle, invece, in cui detti trasporti subiscano dei semplici ritardi sempre a causa di tale epidemia.

Nel primo caso, è possibile ritenere che i contratti di trasporto aereo debbano essere

“risolti per impossibilità sopravvenuta”.

Nel secondo caso, il verificarsi dell’impossibilità temporanea non comporterebbe la risoluzione del contratto, ma escluderebbe in ogni caso la responsabilità del vettore soprattutto per eventuali ritardi nelle spedizioni.

In entrambi i casi è tuttavia necessario che il vettore o lo spedizioniere dia ai propri committenti tempestiva comunicazione della propria sopravvenuta impossibilità ad eseguire in via definitiva o temporanea le proprie obbligazioni a causa del verificarsi della predetta Forza Maggiore.

Alla luce di quanto osservato è opportuno esaminare la portata integrale del contratto siglato tra le parti ed e stabilire se l’evento invocato per l’impossibilità dell’inadempimento possa ritenersi valido ai fini della sua fondatezza

Articolo scritto da:

Alfonso Mignone
Avvocato esperto in Diritto dei Trasporti e della Navigazione
Collaboratore della rete Legal Professional Network

Covid-19 sospensione mutui tutela del debitore Comunicato Stampa

Nella giornata del 31.3.2020, l’avv. Cira Di Feo nostro presidente onorario e responsabile scientifico di Legal Professional Network Srl, in proprio, ha inviato due segnalazioni all’attenzione del Governo Italiano e delle Autorità di settore in relazione a gravi accadimenti che si sono verificati a suoi assistiti.

Nella specie, un suo assistito residente in una “zona rossa”, ossia in un comune soggetto a regime di quarantena a causa di un focolaio di Covid-19, nella scorsa settimana continuava ad essere destinatario delle telefonate da parte di una società di recupero crediti, che gli intimava il pagamento delle somme dovute entro pochi giorni. Nella medesima giornata, il suo assistito e la moglie ricevevano ben tre telefonate dalla società di recupero crediti e nelle giornate precedenti anche il legale era stato destinatario delle richieste, affinché i correntisti provvedessero al pagamento delle rate di mutuo non saldate.

Medesima sorte è stata subita da una sua assistita che riceveva una richiesta da parte di una società di recupero crediti, con mail inviata in data 28.3.2020, relativamente a fatture del comparto energia!

Infine, un imprenditore le comunicava di aver richiesto al proprio istituto bancario di essere autorizzato ad una operazione oltre fido per circa 150.00 euro, richiesta non accolta dalla banca, la quale motivava avesse necessità dei bilanci degli ultimi due anni e di un bilancio al 28.2.2020 per autorizzare uno sconfino di 150.00!

Sebbene il decreto avente ad oggetto le misure di aiuto in ambito bancario non sia stato ancora oggetto di conversione, si ritiene che i fatti di cui sopra assumano carattere di estrema gravità, soprattutto gli accadimenti relativi alle continue richieste da parte delle società di recupero crediti ai danni dei cittadini che, in questo momento, spesso si ritrovano impossibilitati ad uscire di casa e in alcuni casi dispongono appena dei mezzi di sussistenza.

A tale scopo, sono state informate tutte le autorità competenti, comprendendo il Ministero dell’Interno Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Garante della Privacy, Arera, Banca d’Italia, il Comitato economico per il credito e il risparmio, le Procure della Repubblica competenti territorialmente.

Ad oggi, la situazione di stato di pericolo e di bisogno, che sta caratterizzando le nostre giornate e che ormai ha comportato una crisi economica e finanziaria senza precedenti, non autorizza chi opera nel settore del recupero crediti a “perseguitare” i debitori che, mai come in questa occasione, sono inermi.

Al tempo stesso gli istituti bancari e finanziari sono tenuti ad astenersi da segnalazioni, messe in mora, comunicazioni di decadenze del termine ed inadempimenti contrattuali, dalla notifica di cessioni del credito e da ogni altra azione che non consentirebbe alcuna forma di tutela da parte dei soggetti destinatari, in questo momento.

E’ per questo che è stato richiesto l’intervento delle autorità statali, giudiziarie, bancarie e di settore, affinché venga assicurata tutela ai cittadini italiani in questo particolare momento storico, poiché speculare sulle difficoltà economiche altrui, a parte il profilo giuridico, rappresenta una delle grandi mancanze di deontologia, etica ed umanità.

Nella giornata del 4.1.2020 la Legal Professional Network ha provveduto all’invio di una ulteriore segnalazione e richiesta di intervento, rappresentando le esigenze di quanti si rivolgono ad essa in qualità di cittadini indebitati ed sovraindebitati.  In questa richiesta è stata segnalata anche la necessità di consentire l’accesso al credito con garanzia statale, anche in favore dei soggetti non bancabili allo scopo di consentire a tutti di risollevarsi dalla attuale situazione e di ritenere nulle e procedere alla cancellazione di quante segnalazioni da istituti bancari e finanziari siano state effettuate in questo periodo.

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