Onorari dell’avvocato difensore di parte in mediazione: la nuova disciplina



[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2637″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]E’ stato pubblicato il 26 aprile 2018 in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Di che si tratta?

Dei compensi dovuti agli avvocati per la loro attività, finalmente anche in mediazione e negoziazione assistita.

La maggior parte dei professionisti ha fornito una interpretazione di tale decreto, come rivolta a far digerire l’istituto della mediazione agli avvocati italiani. Molti hanno ritenuto, infatti, che la obbligatorietà non fosse stata adeguatamente digerita dalla maggior parte dei Professionisti del settore legale che oggi si trovano a doversi interfacciare con l’obbligatorietà della mediazione, ma soprattutto con l’atteggiamento dei giudici che, nella maggior parte dei casi, quando la mediazione non sia stata esperita rimettono le parti in mediazione.

Non solo, la maggior parte dei giudici, dispone che venga esperita nuovamente la procedura di mediazione qualora le parti non abbiano partecipato personalmente ed attivamente alla stessa.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Urgono due precisazioni, una in merito alla genesi del provvedimento ed una in merito alle conseguenze.

Ricordo che, quando nel 2013 partecipai alla Assise de La Justice di Bruxelles, si fece riferimento ampiamente agli onorari degli avvocati nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie , addirittura sostenendo che nelle controversie fra consumatori e imprese l’onorario dell’avvocato dovesse essere simbolico.

Ne deriva, quindi, che l’origine del decreto è prima di tutto comunitaria, sulla base delle politiche in materia di Civil Justice.

Indubbiamente, poi, un onorario più cospicuo per assistere la parte in mediazione , induce l’avvocato a sedersi al tavolo della trattativa.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Allo scopo di consentire una sempre maggiore diffusione dello strumento della mediazione, non solo civile e commerciale ma anche familiare, si rende necessario a nostro avviso, un iter di formazione ed informazione per tutti i legali e soprattutto un cambio di mentalità.

Elemento ulteriore ed indispensabile è rappresentato dalla necessità che ci sia una maggiore omogeneità dei provvedimenti giudiziari in materia di mediazione su tutto il territorio nazionale , poiché in certe regioni i giudici demandanl in mediazione ed in altre soprassiedono.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Di solito, si è in grado di apprezzare o non apprezzare una cosa solo se la si conosce , oppure se la si è provata, e anche per la mediazione, questo principio è più che valido.

Nessun legale, infatti, rischierebbe una sentenza ed una condanna alle spese da parte di un terzo indipendente ed imparziale, ma che per legge è costretto a dare torto o ragione , sapendo che in mediazione con un accordo, la parte eviterebbe certi rischi.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Nel mondo mutevole di oggi, l’abilità dei professionisti dovrebbe essere quella di anticipare , intercettare i segnali deboli, sviluppare l’agilità mentale per consentire una più rapida ed efficace soluzione dei problemi degli utenti finali. Un approccio del genere, consentirebbe , attraverso una cultura basata su formazione e informazione, di agire con prontezza ed efficacia, a tutela dei propri assistiti.

E, il decreto, in questo senso, viene in aiuto favorendo la partecipazione dei legali in mediazione.

Sarà compito dei responsabili degli organismi e dei mediatori assicurare un servizio altamente professionale e un’adeguata informazione ai legali che parteciperanno alla procedura, consentendo loro di comprendere i vantaggi di quello che per essi, fino a quel momento era era stato ignoto.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

Ultimi articoli pubblicati


  • Iscriviti per essere aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative Legal Professional Network

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop