Ancora Napoli Nord



[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”1809″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Con ordinanza del 5 aprile 2018 il Giudice Istruttore Rabuano, presso il tribunale civile di Napoli Nord fornisce non solo una lettura approfondita in relazione alle controversie aventi ad oggetto i contratti bancari, quanto, piuttosto, delle indicazioni dettagliate da tener presente nel caso di mediazioni demandate dal giudice.

Andiamo per gradi.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

La Materia

L’ordinanza nasce da una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e il giudice definsice la obbligatorietà del tentativo di mediazione poiché:

  1. una delle parti è rappresentata dalla banca;
  2. si discute di un contratto bancario;
  3. i contratti bancari e gli atti negoziali ad essi riferiti rientrano nel novero dell’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiarendo che non possa essere invocata la facoltatività in precedenza prevista dall’art. 128 del T.U.B.

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L’Inizio

Il giudice, poi, ben sottolinea come non sia sufficiente il deposito dell’istanza per ottenere l’esperimento della condizione di procedibilità e, sopratutto, che la condizione non venga assolta nel caso in cui in mediazione non siano presenti le parti ma solo i loro rappresentanti, come giurisprudenza di merito ormai costantemente definisce.

Considerato che taluni organismi consentono che la mediazione venga tenuta senza parti, unicamente alla presenza dei legali,la maggior parte dei verbali di mancato accordo non supera il vaglio della procedibilità.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Mancata Partecipazione e Conseguenze

Il Giudice entra nel dettaglio, fornendo una netta distinzione poiché statuisce che:

  •   se le parti non partecipano al primo incontro, ne consegue la improcedibilità dell’azione;
  •   se non partecipano alla fase di merito della mediazione, ne consegue il profilo sanzionatorio in sede processuale.

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Ruolo del Mediatore – Consulenza Tecnica in Mediazione– Proposta in Mediazione

Il mediatore, poi, su richiesta delle parti e non solo, è tenuto ad elaborare una proposta, anche grazie all’ausilio di un cosiddetto mediatore ausiliario, che abbia cognizioni tecniche e predisponga una consulenza tecnica di ufficio qualora le parti non siano in grado di arrivare in autonomia, ad una soluzione.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Rapporto tra Mediazione e Processo

Addirittura, il giudice definisce che, in caso di mediazione demandata, le parti dovranno far pervenire all’attenzione del mediatore la documentazione processuale, indispensabile per l’elaborazione di una proposta, che possa essere risolutiva nell’ambito della controversia.

Infine, il giudice fissa la sintesi e il rapporto intercorrente tra mediazione e processo, definendo che il verbale di accordo o mancato accordo dovranno essere comunicati alla cancelleria e che, in caso di mancato accordo il mediatore dovrà verbalizzare quale parte abbia rifiutato di addivernire ad un accordo e la eventuale mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione, al fine del regolamento delle spese.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Rilievi Pratici ed Operativi

Per chi opera nel settore mediazione da tempo, questa ordinanza non fa che avvalorare la necessità del riconoscimento dell’utilizzo dello strumento della consultenza tecnica di ufficio e della proposta in mediazione, come strumenti strettamente connessi tra di loro. La proposta, a differenza della sentenza, non dà torto o ragione, ma fornisce dei dati oggettivi che consentiranno di bilanciare gli interessi, attraverso una soluzione ricercata tra le parti.

Il provvedimento incita i mediatori a modifcare il proprio atteggiamento nelle mediazione bancarie e quello di chi vi partecipa, stante la necessità di esperire realmente il tentativo di mediazione. I tempi in cui le parti definivano un accordo al di fuori della mediazione o in cui in i giudici prescindevano dall’esperimento della condizione di procebilità, sono ormai passati.

E’ arrivato il tempo delle scelte e del coraggio.

Se le parti non si accordano in incontro informativo dovrà esserci un motivo, e per esserci un motivo dovranno essere presenti le parti e non semplicemente gli avvocati, che dovranno essere a loro volta informati dal mediatore sulle conseguenze in sede processuale in caso di mancata partecipazione delle parti, che saranno sanzionate dal giudice.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Spunti e Riflessioni

Un’ultima osservazione che non appare per nulla peregrina. Un giusto utilizzo della proposta e della consulenza tecnica in mediazione potrebbe essere determinante per risolvere questioni di indebitamento e sovraindebitamento, anche li dove non vi siano i requisiti per accedere alla procedura di cui alla legge 3.2012, perché l’accordo di mediazione, essendo titolo esecutivo rappresenta una fonte di garanzia per entrambe le parti.

Perché privare i propri clienti, sia privati che imprenditori di uno sturmento che potrebbe essere risolutivo per la maggior parte delle problematiche in ambito bancario?

Per condurli verso una esecuzione che difficilmente verrà sospesa e nel corso della quale si continueranno a richiedere onorari che non verranno mai saldati?

I veri professionisti, oltre a tutelare i propri interessi economici e professionali, come è giusto che sia, tutelano i diritti e gli interessi dei clienti, valutando in loro favore quelle che siano le soluzioni più opportune ed adeguate.

Gli istituti bancari, a loro volta, dovendo tener conto delle linee guida di Banca d’Italia e della Bce e della problematica dei NPL ( crediti deteriorati ) dovrebbero, a loro volta, iniziare ad avvalersi degli strumenti delle A.D.R., come indispensabili per la risoluzione dei conflitti con tempi e costi limitati, evitando anche una alternativa liquidatoria che non sempre appare conveniente per alcuna delle parti.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Problemi e Soluzioni

Spesso, i problemi ci sembrano senza soluzioni.
In alcuni casi siamo noi a non volerle vedere.
La mediazione è una di queste.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

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