Sovraindebitamento dal verbale di mediazione all’omologa del piano del consumatore

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Era l’anno 2013, quando un collega di Salerno, l’avv. Tommaso D’Avino, per la prima volta, mi parlava del cosiddetto fallimento del consumatore ed immediatamente decisi di approfondire la materia, ma mi ci volle un po’ di tempo per appassionarmici.

Fu cosi che ebbi il primo approccio con la cosiddetta legge 3 2012 e successivamente, alla sua entrata in vigore, col decreto 202 2015 avente ad oggetto le disposizioni che regolano le attività degli O.C.C., ossia degli organismi della composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori della crisi. Gli O.C.C., che possono essere costituiti presso gli ordini professionali o le camere di commercio o i comuni, sono organismi presso i quali viene composta, grazie all’ausilio dei gestori( avvocati e commercialisti ), la crisi da sovraindebitamento.

La crisi da sovraindebitamento si verifica quando i debiti superano i crediti e un privato cittadino non riesce a far fronte più a quanto debba corrispondere ai creditori. In questo caso, la legge prevede si possa strutturare un piano del consumatore per ottenere un dilazionamento ed una riduzione del debito.

La crisi da sovraindebitamento si verifica quando debiti e crediti superano i debiti e un imprenditore non fallibile ( ditta individuale, imprenditore agricolo, associazione, onlus, comitato, società di persone, snc, sas, o un fideuissore o socio di una società di capitali, ma non srl e spa ) non riesce più a far fronte ai debiti che ha contratto e tende alla ricerca di un accordo con i creditori, per ottenere un dilazionamento ed una riduzione del debito.

Ovviamente, ciò è possibile quando il debitore non ha causato dolosamente e intenzionalmente il suo stato di sovraindebitamento e ha la possibilità di corrispondere, una cifra, se pur minima, per soddisfare i creditori.

La procedura viene inizialmente gestita presso l’organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento e poi l’iter prosegue in tribunale, perché è necessario l’intervento del giudice al fine di approvare o meno il piano o l’accordo o per sospendere procedure esecutive pendenti.

Iniziava, quindi, lo studio, l’approccio con la normativa, con la giurisprudenza, con la nuova casistica, vivendo nella consapevolezza che le novità portano una grande euforia che, di fronte alla prime difficoltà a volte cede il passo alla stanchezza e allo sconforto, a volte anche alla delusione.

Allo scopo di diffondere la conoscenza dello strumento della composizione della crisi da sovraindebitamento, decidemmo di organizzare vari eventi formativi ed informativi per la Legal Professional Network, i suoi associati e le sue sedi, in varie location, tra cui anche l’Università di Tor Vergata.

Il 21 aprile del 2016 ricevetti una telefonata dal dr. Michele Miniero, nostro responsabile della sede di mediazione della Conciliando Med di Napoli, il quale mi comunicò che era stata depositata presso la sede una istanza di mediazione, in relazione alla quale poteva, secondo lui, generarsi una procedura di sovraindebitamento. Rimasi perplessa, incuriosita al tempo stesso e attesi con ansia il giorno della mediazione.

Mi recai a Napoli, accompagnata da Daniela, allo scopo di approfondire quella telefonata di Michele, e curiosa di come avrebbe potuto evolvere quella mediazione.
La signora istante mi raccontò di essere stata abbandonata dal marito, con tre figli minorenni e di non essere riuscita a corrispondere i canoni d’affitto allo I.A.C.P. con costanza, essendo lei un’insegnante precaria, lavorando su supplenze in ambito scolastico e talvolta impegnandosi in altri lavoretti.

Lo I.a.c.p. le aveva notificato decreto ingiuntivo e richiesta di convalida di sfratto, a cui il suo legale si era opposto, e il giudice, nella fase del mutamento del rito aveva demandato le parti in mediazione.

Le chiesi se avesse altri debiti e lei mi rispose di avere qualche problema con Equitalia. Verificai la regolarità della convocazione allo I.A.C.P., che comunque non aveva aderito alla procedura di mediazione e, senza esitazioni chiesi al legale della signora: “Cosa ne direste di provare con la procedura di sovraindebitamento?”

Spiegai al collega e alla signora di cosa si trattasse e mi guardarono entrambi stupiti, come accade anche oggi con colleghi e clienti, a distanza di anni. Di mio, ero abituata a questo atteggiamento, poiché erano gli anni in cui ancora combattevamo, come combattiamo tutt’oggi per l’affermazione dell’istituto della mediazione civile, per cui, non mi fermai dinanzi alla mancanza di conoscenza e alla reticenza, più che giusta in quella occasione.

A quel punto, dopo aver chiacchierato un bel po’, aver gustato il caffè ordinato al bar e sentito le voci che provenivano dalle finestre aperte in via della Lana, dove era la nostra sede, l’avvocato della signora mi disse che era interessato a tentare questa strada e, a dire il vero, la signora mi apparve più interessata di lui. Redassi il verbale di mediazione, rinviando ad un successivo incontro di mediazione, per valutare la posizione della signora.

Al successivo incontro di mediazione, la signora e il suo legale mi consegnarono tutta la documentazione che avevo richiesto e valutai, che effettivamente vi erano i requisiti per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento, poiché era un soggetto non fallibile, non aveva commesso alcun atto in frode ai creditori, non aveva mai presentato istanza di accesso alla procedura e il suo stato di indebitamento, di certo non poteva essere a lei imputabile.

A quel punto, il 5 maggio 2018 disponevo la chiusura della procedura di mediazione, suggerendo alla signora di accedere alla procedura di sovraindebitamento da instaurare presso l’organismo della composizione della crisi competente territorialmente. La signora, assistita dal proprio legale e da due commercialisti della nostra rete, tutti coadiuvati dal dr. Michele Miniero che sovraintendeva la procedura, in data 19 novembre 2017 depositava la istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di organismo della composizione della crisi, poiché, all’epoca ancora non esistevano gli o.c.c. presso gli ordini professionali e i comuni.

Il 19 giugno 2018 veniva nominato l’organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia il gestore della crisi… con un po’ di ritardo, ma le novità sono fatte così, richiedono tempo per essere metabolizzate, assimilate, capite anche dalle istituzioni.

Il 10 luglio 2018 i professionisti depositavano la proposta di piano del consumatore per conto della signora, all’attenzione del gestore della crisi.

Il giudice disponeva la sospensione di tutte le procedure esecutive a far data dal 10 luglio e fissava l’udienza del 23 ottobre 2018 per consentire ai creditori, ai quali era stata notificata la bozza di piano, di proporre eventuali osservazioni ed opposizioni, sebbene in caso di sovraindebitamento del debitore persona fisica il giudice possa decidere in contumacia, senza confronto con i creditori. I legali dei creditori e i creditori medesimi non si presentavano all’udienza, forse nemmeno loro, consci di quella che fosse la valenza di quella procedura e di quella udienza.

La mattina del 29 ottobre 2018 ero a Napoli ed eravamo appena rientrati dal tribunale con i clienti e il maresciallo, fermandoci a “Napoli Nord”, come è mio solito dire. All’improvviso, mentre si discuteva di come fosse andata l’udienza, mi giunse una telefonata di Michele Miniero che, con la sua solita calma mi disse che il piano della signora da noi seguita a Nola, era stato omologato.
“E cosi me lo dici?” gli ho chiesto, letteralmente esultando dalla gioia, ma poi ho deciso di tacere, nell’attesa di leggere il provvedimento.

Il 31 ottobre 2018 Michele mi ha inviato il provvedimento di omologa, alle 12:56.

Ho aperto la mail, letta l’omologa di un fiato e gli occhi si sono fermati sulla data dell’udienza e della sottoscrizione dell’omologa: 23 ottobre 2018.

Una data che torna sempre, il compleanno di mia nonna Cira, che non c’è più ma è come se avesse voluto mandarmi un segno, il compleanno di mia cugina Teresa, una data carica di significato per me. Rileggendo il piano omologato era riportata la data del deposito di mediazione, il mio nominativo, il mio suggerimento e l’onere a depositare l’istanza innanzi all’organismo della crisi. I brividi, ho avvertito i brividi.

Ho parlato di MedDeb dal 2015, ancor prima di un delicato intervento che mi ha cambiato la vita e, dopo il 23 novembre 2015 ho creduto nel fatto che la legge 3.2012 potesse dare una mano agli indebitati, avvicinandomi prima alla realtà dei sovraindebitati e poi a quella delle vittime di usura ed estorsione.

Il MedDeb, questo sconosciuto, questa creazione in cui ho creduto dal principio, perché ho sempre affermato che tra mediazione e sovraindebitamento esiste un legame stretto, strettissimo, simbiotico, perché la procedura di sovraindebitamento e di insolvenza, come anche prevista dalla legge di riforma della procedura fallimentare, non è altro che una forma di mediazione tra debitori e creditori, che, per essere efficace, deve essere conosciuta per la sua struttura e per i suoi vantaggi, mentre oggi è sconosciuta ai debitori e sottovalutata e fraintesa dai creditori e talvolta anche dai giudici.

Col MedDeb si crea quel connubio tra organismo della composizione della crisi ed organismo di mediazione da cui discende l’esaltazione della gestione del conflitto lontano dal tribunale, attraverso la negoziazione e la comunicazione, giungendo in tribunale solo in una fase successiva.

Col meddeb si realizzano vantaggi per debitori e creditori e anche per l’amministrazione della giustizia, poiché il debitore meritevole e che non abbia causato colpevolmente il sovraindebitamento ha la possibilità di ottenere una riduzione ed un dilazionamento dei debiti…

Oggi, grazie agli O.C.C. (Organismo di Composizione dellla Crisi) istituiti presso i comuni, anche col nostro ausilio esterno, non trascorrono sei mesi tra deposito dell’istanza di mediazione e nomina del gestore, ma trascorrono forse sei ore, o al massimo due giorni: i tempi e le reazioni sono diverse.

Indubbiamente c’è ancora tanta strada da fare soprattutto per far comprendere a tutti la potenzialità dello strumento ed il connubio mediazione&sovraindebitamento.
Indubbiamente, siamo avanti rispetto a chi sottovaluta lo strumento del sovraindebitamento, soprattutto perché lo valuta ed utilizza alla stregua di uno strumento giudiziale, senza comprenderne la tipologia di strumento di composizione della crisi.

C’è tanto da lavorare, ma a noi della Legal Professional Network lavorare, percorrere terreni nuovi e strade poco battute non fa paura, perché lo abbiamo fatto già all’epoca della conciliazione, della mediazione quando in tanti hanno perso la fiducia e si sono fermati per strada, mentre noi siamo andati avanti, perché ci abbiamo creduto. Lentamente, con costanza e determinazione abbiamo saputo attendere ed il risultato dell’omologa del piano derivante da sovraindebitamento da mediazione demandata è giunto.

Un grazie di cuore a Michele Miniero che ha creduto nel progetto e nella Legal Professional Network e ha coordinato tutte le attività relative alla procedura, alla signora che ha fatto affidamento in noi, al suo legale avv. Alberto Galia, ai commercialisti che hanno predisposto la proposta di piano, a chi mi segue quotidianamente nella lotta per l’affermazione della cultura del MedDeb, primo tra tutti Marco.

A breve, pubblicheremo piano ed omologa con correlativo commento giuridico e procedurale….

Ho sempre creduto nel network, nella squadra, nell’unione convinta che solo in questo modo si possano raggiungere grandi obiettivi, e il 23 ottobre 2018 ne abbiamo avuta la prova.

UNITI SI LOTTA, UNITI SI VINCE

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