OMOLOGA DI PIANO DEL CONSUMATORE: DEGRADABILITA’ CREDITO IPOTECARIO A CHIROGRAFARIO ED ESCLUSIONE PRIVILEGIO PROCESSUALE PER CREDITORE FONDIARIO

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2645″ img_size=”full”][vc_empty_space][vc_column_text]Con provvedimento del 22.12.2017, il Giudice delegato del tribunale di Mantova, dott. Andrea Gibelli accoglieva la richiesta di omologa del piano del consumatore, avente ad oggetto:

  • la falcidia dell’importo dovuto al creditore ipotecario e ai chirografari;
  • la previsione di un piano di rientro decennale;
  • una alternativa meno conveniente rispetto a quella liquidatoria.

Il ricorso di accesso alla procedura di sovraindebitamento aveva avuto genesi da una esecuzione immobiliare intentata dalla banca nei confronti del debitore, impossibilitato a far fronte al pagamento del mutuo, per cause non dipendenti dalla sua volontà.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]L’attivo della procedura era rappresentato dall’immobile oggetto di esecuzione ed un reddito da lavoro dipendente, col quale sostenare un nucleo familiare di quattro persone, di cui due minori.

Il creditore contestava la convenienza del piano opponendosi all’omologazione, evidenziando l’inammissibilità della richiesta stante l’esigenza di tutelare i creditori ipotecari e che l’adempimento avvenisse su base rateale al massimo entro sette anni, e non entro dieci anni come proposto dall’o.c.c. nominato.

Inoltre, la banca eccepiva che un piano cosi delineato ledesse il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 385/93 e successive modificazioni.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Il giudice osservava che:

  1. Ai sensi dell’art. 7 della legge 3.2012 è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli o.c.c.  Il piano prevedeva che il debito verso il creditore ipotecario venisse degradato a chirografario per la parte eccedente il valore dell’immobile oggetto d’asta, raggiunto nell’ambito della procedura esecutiva a seguito di vari esperimenti di vendita;
  2. La disposizione di cui all’art. 12 ter comma primo Legge 3.12 vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio del debitore il cui piano sia stato omologato, non ammette deroghe;
  3. Il giudice valuta il sacrificio dell’istante equilibrato, soprattutto considerato che la causa dell’indebitamento sia rinvenibile unicamente nell’aumento dell’importo della rata di mutuo e la perdita di lavoro della moglie.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Tale provvedimento assume rilevanza poiché, presso alcuni tribunali d’Italia i giudici tendono ad omologare i piani che:

  1. Prevedano rientri con una durata non superiore ai 5/7 anni;
  2. Non prevedano la falcidia dei crediti privilegiati e, soprattutto, tendono a non sospendere le procedure esecutive li dove vi siano creditori ipotecari e privilegiati, sulla base dell’assunto che la sospensione possa rappresentare un limite al diritto del creditore.

Orbene, il giudicante di Mantova ben comprende che la legge 3.2012 non è la legge fallimentare e che alla procedura di sovraindebitamento non possa essere applicata la stessa normativa di cui alla legge fallimentare, errore in cui incorrono, invece, la maggior parte dei gestori della crisi e dei giudici.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Come in più occasioni definito dalla Commissione Europea e dalle istituzioni comunitarie, la normativa in materia di insolvency, quindi anche la legge 3.2012 ha lo scopo di tutelare quei debitori che siano incorsi in uno stato di sovraindebitamento incolpevole, riconoscendo quando vi sia una responsabilità da parte della banca e della finanziaria, senza lasciarsi condizionare dai cosiddetti poteri forti. La legge nasce, infatti, con l’intento di venire in soccorso ai sovraindebitati, non di rappresentare una ulteriore forma di tutela per il sistema bancario e creditizio.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Tale provvedimento, in maniera estramente lineare ed essenziale, indica quindi quelle che debbano essere le linee guida nella gestione di un piano di sovraindebitamento e nella successiva omologa.
Il piano del consumatore attribuisce al giudice e al gestore una funzione estremamente delicata ed interconnessa, poiché essi non dovranno eccedere ne’ nel mero rigorismo contabile e formalismo processuale, favorendo l’istituto bancario, ne’ nell’eccessivo lassismo, onde evitare l’accesso alla procedura anche da parte di soggetti non meritevoli.

Ne deriva, quindi, che gestore della crisi e giudice, nella complessità della procedura di sovraindebitamento dovranno saper realizzare un contemperamento tra gli interessi del debitore e del creditore che, dovrà assicurare un giusto equilibrio tra diritto ed elasticità nella gestione della complessità delle problematiche.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Da una analisi con visione programmatica del provvedimento a cui ci siamo riferiti, discende una valutazione in più occasioni evidenziata dalla scrivente, ossia, quella della necessità dell’utilizzo della procedura di sovraindebitamento e, ove possibile della mediazione, nel caso di insolvenze, sofferenze e crediti deteriorati di non facile recupero per gli istituti bancari.

Anche le banche, sulla base delle nuove linee guida della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea, dovranno infatti imparare a negoziare e ad utilizzare quegli strumenti che consentano il recupero del credito, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, poiché procedure che vengono gestite per anni ed anni, con immobili inveduti rappresentano un aggravio per i bilanci delle banche, costi per il sistema giudiziario ed un danno per i consumatori e gli imprenditori.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Di certo, allo scopo di favorire la diffusione di tali strumenti, si rende necessaria la fase della informazione e formazione nei confronti degli operatori economici e giudiziari affinché comprendano la diversità tra procedura esecutiva e di sovraindebitamento, e soprattutto che,i problemi non si risolvono con cessioni di credito indiscriminate o gestione crediti da parte di personale non adeguamente formato, ma solo attraverso professionalità che conoscano il mondo bancario e creditizio, nonché le potenzialità degli strumenti del sovraindebitamento e del med arb.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

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