[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2645″ img_size=”full”][vc_empty_space][vc_column_text]Con provvedimento del 22.12.2017, il Giudice delegato del tribunale di Mantova, dott. Andrea Gibelli accoglieva la richiesta di omologa del piano del consumatore, avente ad oggetto:
Il ricorso di accesso alla procedura di sovraindebitamento aveva avuto genesi da una esecuzione immobiliare intentata dalla banca nei confronti del debitore, impossibilitato a far fronte al pagamento del mutuo, per cause non dipendenti dalla sua volontà.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]L’attivo della procedura era rappresentato dall’immobile oggetto di esecuzione ed un reddito da lavoro dipendente, col quale sostenare un nucleo familiare di quattro persone, di cui due minori.
Il creditore contestava la convenienza del piano opponendosi all’omologazione, evidenziando l’inammissibilità della richiesta stante l’esigenza di tutelare i creditori ipotecari e che l’adempimento avvenisse su base rateale al massimo entro sette anni, e non entro dieci anni come proposto dall’o.c.c. nominato.
Inoltre, la banca eccepiva che un piano cosi delineato ledesse il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 385/93 e successive modificazioni.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Il giudice osservava che:
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Tale provvedimento assume rilevanza poiché, presso alcuni tribunali d’Italia i giudici tendono ad omologare i piani che:
Orbene, il giudicante di Mantova ben comprende che la legge 3.2012 non è la legge fallimentare e che alla procedura di sovraindebitamento non possa essere applicata la stessa normativa di cui alla legge fallimentare, errore in cui incorrono, invece, la maggior parte dei gestori della crisi e dei giudici.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Come in più occasioni definito dalla Commissione Europea e dalle istituzioni comunitarie, la normativa in materia di insolvency, quindi anche la legge 3.2012 ha lo scopo di tutelare quei debitori che siano incorsi in uno stato di sovraindebitamento incolpevole, riconoscendo quando vi sia una responsabilità da parte della banca e della finanziaria, senza lasciarsi condizionare dai cosiddetti poteri forti. La legge nasce, infatti, con l’intento di venire in soccorso ai sovraindebitati, non di rappresentare una ulteriore forma di tutela per il sistema bancario e creditizio.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Tale provvedimento, in maniera estramente lineare ed essenziale, indica quindi quelle che debbano essere le linee guida nella gestione di un piano di sovraindebitamento e nella successiva omologa.
Il piano del consumatore attribuisce al giudice e al gestore una funzione estremamente delicata ed interconnessa, poiché essi non dovranno eccedere ne’ nel mero rigorismo contabile e formalismo processuale, favorendo l’istituto bancario, ne’ nell’eccessivo lassismo, onde evitare l’accesso alla procedura anche da parte di soggetti non meritevoli.
Ne deriva, quindi, che gestore della crisi e giudice, nella complessità della procedura di sovraindebitamento dovranno saper realizzare un contemperamento tra gli interessi del debitore e del creditore che, dovrà assicurare un giusto equilibrio tra diritto ed elasticità nella gestione della complessità delle problematiche.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Da una analisi con visione programmatica del provvedimento a cui ci siamo riferiti, discende una valutazione in più occasioni evidenziata dalla scrivente, ossia, quella della necessità dell’utilizzo della procedura di sovraindebitamento e, ove possibile della mediazione, nel caso di insolvenze, sofferenze e crediti deteriorati di non facile recupero per gli istituti bancari.
Anche le banche, sulla base delle nuove linee guida della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea, dovranno infatti imparare a negoziare e ad utilizzare quegli strumenti che consentano il recupero del credito, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, poiché procedure che vengono gestite per anni ed anni, con immobili inveduti rappresentano un aggravio per i bilanci delle banche, costi per il sistema giudiziario ed un danno per i consumatori e gli imprenditori.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Di certo, allo scopo di favorire la diffusione di tali strumenti, si rende necessaria la fase della informazione e formazione nei confronti degli operatori economici e giudiziari affinché comprendano la diversità tra procedura esecutiva e di sovraindebitamento, e soprattutto che,i problemi non si risolvono con cessioni di credito indiscriminate o gestione crediti da parte di personale non adeguamente formato, ma solo attraverso professionalità che conoscano il mondo bancario e creditizio, nonché le potenzialità degli strumenti del sovraindebitamento e del med arb.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]