EMERGENZA COVID-19 E SOSPENSIONE DEI MUTUI, DEI FINANZIAMENTI, DEI LEASING E SULLE MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI AZIENDALI

In conseguenza dei fatti di questi giorni e dell’epidemia di Coronavirus, la maggior parte dei privati cittadini, degli imprenditori, dei titolari di partita iva si sono trovati a dover fronteggiare le problematiche della mancanza di liquidità e della impossibilità ad onorare i pagamenti di mutui, finanziamenti, contratti di leasing e dell’eventuale rientro in affidamenti, di ogni tipologia.

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

In questa fase, fare chiacchiere non serve, ma di fatto, occorre chiarire le misure adottate prima dall’ABI, associazione bancaria italiana e successivamente dal Governo.

Sospensione mutui prime case legge 244.2007

La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti.

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata

Tempi di valutazione/concessione: 30 giorni

Interessi: in caso di allungamento del piano di ammortamento l’interesse può essere maggiorato al massimo di 60 punti base

 

Disposizioni ABI in materia di sospensione dei mutui per le imprese

L’A.B.I. antecedentemente alle valutazioni del governo, aveva disposto in origine la previsione della sospensione di mutui, finanziamenti, contratti di leasing e affidamenti.

Nella specie, veniva prevista l’estensione dell’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, ossia la sospensione per 12/18 mesi.

Praticamente, l’ipotesi di sospensione viene prevista per le imprese titolari di:

  • Mutui ipotecari e chirografari
  • Contratti di leasing aziendali
  • Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
  • Linee di credito con anticipazione su crediti certi ed esigibili
  • Credito agrario

I requisiti di accesso sono rappresentati da:

  • Un fatturato inferiore a 50 milioni di euro l’anno o un attivo in bilancio fino a 43 mln di euro
  • Le rate scadute e impagate non devono superare il 90 giorni ( per mutui e leasing )
  • Non bisogna aver usufruito di altre sospensioni e scadenze nei 12/24 mesi precedenti

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata

Tempi di valutazione/concessione: 30 giorni

Interessi: in caso di allungamento del piano di ammortamento l’interesse può essere maggiorato al massimo di 60 punti base

Decreto Cura Italia

Con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza.

Il Fondo di Garanzia provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Chi può accedervi

 Privati cittadini

Coloro che abbiano subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus

 I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.

 Per i liberi professionisti la sospensione può avere durata di 9 mesi.

Come fare richiesta di sospensione del mutuo

Richiesta: scaricabile dal sito Consap/ Banche / Abi

Iter: la banca inoltra alla Consap per le valutazioni

Allegati: quelli richiesti

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata alla banca o finanziaria erogatrice

Tempi di valutazione/concessione: 15 giorni

Va precisato che il provvedimento non è definitivo, per cui, queste misure al momento non vengono adottate dagli istituti bancari che, eventualmente si limitano ad accettare le richieste, senza ulteriormente procedere, in attesa di interventi definitivi da parte del legislatore.

Ulteriori precisazioni per le aziende

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione di richiesta di accesso alla misura è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure indicate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Imprese sono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

  1. a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
  2. b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
  3. c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle  modalità operative.

Richiesta: scaricabile dal sito Consap/Abi/ Banche

Iter: la banca inoltra alla Consap per le valutazioni

Allegati: come richiesti dalla banca

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata alla banca o finanziaria erogatrice

Tempi di valutazione/concessione: 15/30 giorni

Considerazioni finali

Le misure di cui al decreto Cura Italia non hanno carattere di definitività, pertanto, ad oggi non possono essere oggetto di attuazione. Di contro a richieste in tal senso, le banche archiviano le istanze ricevute, che saranno valutate solo successivamente alla conversione del decreto, nel suo testo definitivo. Nel frattempo, il sistema bancario prende nota di ritardi ed inadempimenti.

E poi cosa succederà?

Semplicemente in seguito agli inadempimenti ( ritardi, more, mancati pagamenti di rate e mutui, mancati rientri degli affidamenti, ri.ba. insolute ed altre forme di mora debendi ), gli istituti bancari e finanziari stanno già procedendo con le comunicazioni aventi ad oggetto la messa in mora e la decadenza del beneficio del termine, o l’intimazione a procedere al pagamento entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Di certo, in cinque giorni, di questi tempi il debitore non potrà procedere poiché non potrà nemmeno conferire procura al proprio legale di fiducia.

Gli operatori degli istituti di recupero crediti e dei call center degli NPL continuano, invece, nella loro opera con telefonate insistenti, messaggi recapitati a clienti e a legali, nonostante questa situazione di crisi sanitaria.

Lo stato di bisogno, di pericolo e di necessità vissuto dalla maggior parte dei cittadini italiani, siano essi imprenditori o privati cittadini non viene tenuto in considerazione e si scontra con parte del potere bancario e finanziari (non sempre, poiché molti istituti bancari stanno adoperandosi in maniera encomiabile a favore delle zone in cui l’epidemia imperversa e ha mietuto e continua a mietere vittime).

Di certo, tale stato di fatto, oltre che peggiorare una situazione sociale inevitabilmente compromessa, in cui l’eticità e la deontologia oggi appaiono sempre più che mai un miraggio, impedisce a molti utenti finali di agire stragiudizialmente, giudizialmente o anche in sede penale, per impossibilità a lasciare il proprio domicilio. Inoltre, anche la paura di recriminazioni e di ripercussioni blocca chi vorrebbe agire per se e per gli altri, oltre che la prioritaria paura di uscire di casa.

Il mio consiglio?

Non agite autonomamente in sede bancaria, poiché se non siete professionisti rischiereste di commettere una serie di errori, non sempre risolvibili.

Rivolgetevi al vostro avvocato, al vostro commercialista, al caf, al patronato, fatevi indirizzare da qualcuno e ricordatevi che, fino a conversione del decreto, gli unici strumenti percorribili, ad oggi sono quelli previsti dall’Associazione Bancaria Italiana.

In seguito, al ritorno alla normalità, gli strumenti utili per privati e aziende saranno quelli di cui alla legge 3.2012 e al decreto legislativo 14.2019, noto come nuovo codice della Crisi e della insolvenza, strumenti dal nostro network ampiamente utilizzati e messi in pratica, al fine di ottenere una riduzione del debito e un ulteriore dilazionamento dei piani di ammortamento e rientro.

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