Dal decreto semplificazioni 2019 una novità per il debitore: in caso di pignoramento la casa non andrà lasciata subito

Il decreto semplificazioni modifica l’art. 560 c.p.c., prevedendo che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdano il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata dell’immobile pignorato. Prima di tale provvedimento, il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato che sia abitato dal debitore e dai suoi familiari.

La liberazione, invece, viene ordinata qualora l’immobile non sia abitato dal debitore e dai familiari, ma anche nei casi in cui sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in buono stato, per colpa o dolo del debitore e dei suoi familiari e quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

Questa modifica del codice rientra nel solco della modifica della legge fallimentare trasformata in codice della crisi e dell’insolvenza. Le nuove procedure della composizione della crisi e dell’insolvenza, infatti, tendono a tutelare la figura del debitore in modo particolare con gli istituti a tutela dei soggetti privati e delle piccole e medie imprese.

Indubbiamente, allo scopo di garantire un equo contemperamento delle esigenze del creditore e del debitore, in un periodo di crisi economica e sociale come quello attuale, diventa indispensabile l’utilizzo degli strumenti della composizione della crisi per limitare gli svantaggi e accentuare i vantaggi per entrambe le parti.

Non solo, in considerazione delle indicazioni fornite dalla BCE a tutte le banche europee di attivare le procedure atte al recupero degli Npl ( crediti deteriorati ) che oggi viene a scontrarsi con questa nuova norma, i medesimi Istituti bancari e finanziari, nonché i creditori in genere saranno chiamati a rivalutare l’utilità degli strumenti della mediazione e della composizione della crisi da insolvenza.

Cosa accade per le procedure in corso?

La norma, come stabiliscono i principi generali contenuti nelle Preleggi, vale per il futuro e dunque non ha effetto retroattivo. Il che implica che gli sfratti e gli sloggi già conclusi, non consentano che il debitore rientri nella sua casa

Ma rispetto alle procedure in corso vi è una particolare situazione, poiché lo ius superveniens (diritto sopraggiunto) realizza una norma più favorevole alla parte più debole a favore del debitore.
Uno sloggio si ritiene compiuto quando vi è l’immissione nel possesso del bene, quando vengono consegnate le chiavi al custode o ufficiale giudiziario ed avviene il cambio della serratura.
Con la nuova norma, che contiene il principio che il debitore può rimanere nella sua casa sino alla notifica del decreto di trasferimento, qualora il custode con il fabbro non abbia completato le operazioni di sloggio-consegna delle chiavi da parte del debitore e cambio della serratura, il debitore non dovrà lasciare il proprio immobile.

Una modifica normativa non amata da tutti, ma che in questo caso, a prescindere dal colore politico, ha effettivamente tenuto conto del particolare momento storico e sociale venendo incontro agli interessi della collettività, specie di coloro che siano stati vittima di sovraindebitamento involontario o derivante da reato.

Nel frattempo, a partire da oggi, il debitore esecutato potrà organizzarsi:
A) cercare un altro alloggio,

B) trovare un avvocato per addivenire ad una soluzione transattiva con il creditore,

C) proporre un’opposizione per tutelare i suoi diritti,

D) verificare se esistono le possibilità per accedere alla procedura di sovraindebitamento

E) assicurare tutela alle persone anziane e ai bambini

Rivolgersi … alla Legal Professional Network.

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