Conciliando MED n° 1041 Registro organismi di mediazione Ministero della Giustizia
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

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POSSIBILE OMOLOGARE UN PIANO DEL CONSUMATORE CON DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI ANNI? O CONSEGUIRE UN ACCORDO CON DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI?

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_single_image image=”2667″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Mentre presso i tribunali del centro nord Italia, alcuni tribunali del sud, tra cui primeggia Napoli Nord sono state concesse omologhe a piani che prevedevano il rientro debitorio anche in quindici anni, vi sono alcuni tribunali presso i quali i giudici continuano a negare l’omologa, unicamente in base alla durata del piano o del rientro in caso di accordo con i creditori.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Orbene, se si parte dall’assunto che il piano del consumatore ha lo scopo di consentire al medesimo di adempiere ad una obbligazione che in passato non era stato in grado di onorare, non si può pretendere lo faccia per lo stesso importo, con una durata inferiore.

Non solo, in questo modo, non si tiene conto sia della ratio della normativa italiana, che della ratio della normativa europea che mira a quello che il concetto più ampio di tutela del consumatore ( politica della citizen ).[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]In caso di accordo con i creditori, poi, il giudicante dovrebbe tener presente la volontà dei creditori di andare oltre certi limiti temporali, allo scopo di consentire la continuità dei rapporti e dell’attività aziendale, in considerazione del più ampio concetto europeo di favorire la tutela degli insolventi, non creando un muro al debitore, ma favorendo una forma di mediazione debitore / creditore, da noi ribattezzata “med deb”.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Ancora un nuovo provvedimento viene in nostro supporto,questa volta dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 27.3.2018:

sulla base della fattispecie concreta, tenuto conto delle ragioni creditorie, si può prevedere una durata superiore ai sette anni in relazione alla durata di un piano del consumatore, normalmente considerati come limite massimo.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Del resto, occorrerebbe ricordare ai giudici che la legge 3.2012 prevede una procedura in favore di un debitore che, altrimenti, non avrebbe la possibilità di far fronte ai propri debiti e, magari, di tutelare il proprio immobile.

Non dimentichiamo, infatti, che giurisprudenza costante, ormai, in favore del debitore meritevole, prevede la falcidia dell’importo dovuto al creditore ipotecario e ai chirografari, la previsione di un piano di rientro superiore ai sette anni e una alternativa meno conveniente rispetto a quella liquidatoria ( vedasi per tutte Tribunale di Mantova, 22.12.2017 ).[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Un invito, quindi, ai legali e ai gestori, nonché ai giudici a tener presente questo nuovo indirizzo, auspicato dalla scrivente già da tempo, e la cui necessità di applicazione in via uniforme da parte dei tribunali italiani, è stata sollecitata circa un anno fa con richiesta alle istituzioni comunitarie.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Non solo. Ricordiamo ai legali che, in caso di mancata omologa, esiste il rimedio del reclamo a cui supporto sussiste una cospicua giurisprudenza, nonché l’eventuale supporto dei professionisti della Legal Professional Network, ormai esperti in questo settore.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

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