Coronavirus: riflessioni giuridiche sull'impatto dell'emergenza nel trasporto internazionale

Il 2020 non sarà solo ricordato come la data nella quale è entrata in vigore la nuova edizione degli INCOTERMS 2020, gli usi del commercio internazionale emanati dall’International Chamber of Commerce (ICC) ma anche per il devastante impatto dell’emergenza pandemica Covid-19 sul commercio globale.

Infatti ove mai il terminale della filiera di un trasporto internazionale – un’azienda destinataria della merce – subisse danni per mancata consegna o ritardo potrebbe avere la necessità di richiedere un risarcimento e intentare un’azione nei confronti degli altri componenti della filiera (vettore, spedizioniere, caricatore, mittente) che potrebbero risponderne a seconda delle loro responsabilità sia sancite dalla normativa convenzionale uniforme applicabile alla tipologia di trasporto sia dalle liability clauses contenute nel documento di trasporto (bill of lading, air waybill, lettera di vettura).

Da parte dei potenziali responsabili della filiera è sicuramente invocabile, in tale situazione emergenziale, la “forza maggiore”, prevista dalla richiamata normativa internazionale e da specifiche clausole, nei rapporti contrattuali internazionali.

E’ necessario pertanto stabilire la legge applicabile ad ogni contratto specifico.

In caso di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, la fattispecie della forza maggiore è disciplinata dall’ art. 79, comma 1, ai sensi del quale un’impresa non è responsabile dell’inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, se prova che esso è dovuto a un impedimento, non prevedibile e indipendente dalla sua volontà.

Quello della Forza Maggiore, tralatro fatto proprio anche dalla Camera di Commercio Internazionale che ha emanato la ICC Force Majeure Clause 2003, è infatti istituto riconosciuto nei rapporti commerciali internazionali e consente di sospendere momentaneamente gli obblighi contrattuali.
Occorre, tuttavia, operare dei distinguo, a seconda della tipologia di ordinamento giuridico cui si fa riferimento.

Nei sistemi di common law la clausola di forza maggiore, per esser invocata deve essere espressamente pattuita; in caso contrario, può trovare applicazione l’istituto anglosassone della Frustration, che prevede la dimostrazione che esecuzione è divenuta impossibile per un evento imprevisto che va ad alterare in modo significativo gli obblighi contrattuali di una parte al di fuori di ogni ragionevole previsione.

Nel sistemi di civil law (cui appartiene l’Italia) la clausola di forza maggiore può esser invocata e trovare applicazione anche in assenza di specifica pattuizione.

Nel nostro codice civile l’istituto della forza maggiore è disciplinato, in via generale, dall’art. 1256 che distingue fra impossibilità “definitiva” della prestazione ed impossibilità “temporanea” della stessa.

In particolare:

  • quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, l’obbligazione si estingue. Viene sempre fatto salvo l’obbligo del debitore di darne tempestiva comunicazione al creditore;
  • se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
L’impossibilità temporanea esclude pertanto la responsabilità del debitore per il risarcimento del danno nonché per il ritardo della prestazione.
L’articolo 1463 cod. civ., a sua volta, dispone che, con riguardo ai casi di “impossibilità totale”, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Nell’ambito più specifico del contratto di trasporto, l’art. 1686 del codice civile, che disciplina espressamente le fattispecie degli “impedimenti e dei ritardi nell’esecuzione del trasporto”, prevede che:

  • se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
  • il vettore ha diritto al rimborso delle spese; se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Tale articolo equipara l’ipotesi di impedimento definitivo all’esecuzione del trasporto al caso in cui l’esecuzione del trasporto sia “soverchiamente ritardata”.

Il nostro codice della navigazione disciplina le analoghe ipotesi negli articoli 427 e ss. per quanto concerne il trasporto marittimo e quello aereo.
Alla luce della normativa italiana, qualora applicabile, occorre distinguere fra le ipotesi in cui i trasporti aerei e marittimi (o multimodali) da e/o per la Cina e/o altri paesi coinvolti dall’epidemia del Covid-19 siano “impediti o soverchiamente ritardati” e quelle, invece, in cui detti trasporti subiscano dei semplici ritardi sempre a causa di tale epidemia.

Nel primo caso, è possibile ritenere che i contratti di trasporto aereo debbano essere

“risolti per impossibilità sopravvenuta”.

Nel secondo caso, il verificarsi dell’impossibilità temporanea non comporterebbe la risoluzione del contratto, ma escluderebbe in ogni caso la responsabilità del vettore soprattutto per eventuali ritardi nelle spedizioni.

In entrambi i casi è tuttavia necessario che il vettore o lo spedizioniere dia ai propri committenti tempestiva comunicazione della propria sopravvenuta impossibilità ad eseguire in via definitiva o temporanea le proprie obbligazioni a causa del verificarsi della predetta Forza Maggiore.

Alla luce di quanto osservato è opportuno esaminare la portata integrale del contratto siglato tra le parti ed e stabilire se l’evento invocato per l’impossibilità dell’inadempimento possa ritenersi valido ai fini della sua fondatezza

Articolo scritto da:

Alfonso Mignone
Avvocato esperto in Diritto dei Trasporti e della Navigazione
Collaboratore della rete Legal Professional Network

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