Propeller Salerno: Corso di diritto della Navigazione

Il Propeller Club Port of Salerno in partnership con Legal Professional Network , AIGA Laboratorio di Formazione Forense e AIGA Sezione di Salerno ha organizzato la seste edizione del Corso di Diritto della Navigazione che partirà il 26 Aprile 2019

Il corso si snoda in 3 sessioni principali che si terranno presso la Lega Navale Sezione di Salerno – Porto Turistico “Masuccio Salernitano”.

Il corso nasce e vuole approfondire un argomento di stretta attualità : la ricerca ed il soccorso di persone in mare nei suoi aspetti internazionalistici, comunitari e interni. 

Per gli avvocati che parteciperanno a questo evento formativo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, saranno attribuiti 3 cf per ogni sessione.

Tutti gli argomenti toccati dal corso stanno infiammando il dibattito giuridico, dalla normativa in tema di soccorso al focus sulla migrazione via Mediterraneo passando per le molteplici sfaccettature dell’applicazione del diritto in questo fenomeno sociale che sta catturando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Dibattito questo che sta cercando di risolvere il conflitto tra diritto internazionale del mare e tutela dei diritti umani.

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Dal decreto semplificazioni 2019 una novità per il debitore: in caso di pignoramento la casa non andrà lasciata subito

Il decreto semplificazioni modifica l’art. 560 c.p.c., prevedendo che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdano il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata dell’immobile pignorato. Prima di tale provvedimento, il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato che sia abitato dal debitore e dai suoi familiari.

La liberazione, invece, viene ordinata qualora l’immobile non sia abitato dal debitore e dai familiari, ma anche nei casi in cui sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in buono stato, per colpa o dolo del debitore e dei suoi familiari e quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

Questa modifica del codice rientra nel solco della modifica della legge fallimentare trasformata in codice della crisi e dell’insolvenza. Le nuove procedure della composizione della crisi e dell’insolvenza, infatti, tendono a tutelare la figura del debitore in modo particolare con gli istituti a tutela dei soggetti privati e delle piccole e medie imprese.

Indubbiamente, allo scopo di garantire un equo contemperamento delle esigenze del creditore e del debitore, in un periodo di crisi economica e sociale come quello attuale, diventa indispensabile l’utilizzo degli strumenti della composizione della crisi per limitare gli svantaggi e accentuare i vantaggi per entrambe le parti. 

Non solo, in considerazione delle indicazioni fornite dalla BCE a tutte le banche europee di attivare le procedure atte al recupero degli Npl ( crediti deteriorati ) che oggi viene a scontrarsi con questa nuova norma, i medesimi Istituti bancari e finanziari, nonché i creditori in genere saranno chiamati a rivalutare l’utilità degli strumenti della mediazione e della composizione della crisi da insolvenza.

Cosa accade per le procedure in corso?

La norma, come stabiliscono i principi generali contenuti nelle Preleggi, vale per il futuro e dunque non ha effetto retroattivo. Il che implica che gli sfratti e gli sloggi già conclusi, non consentano che il debitore rientri nella sua casa

Ma rispetto alle procedure in corso vi è una particolare situazione, poiché lo ius superveniens (diritto sopraggiunto) realizza una norma più favorevole alla parte più debole a favore del debitore.
Uno sloggio si ritiene compiuto quando vi è l’immissione nel possesso del bene, quando vengono consegnate le chiavi al custode o ufficiale giudiziario ed avviene il cambio della serratura.
Con la nuova norma, che contiene il principio che il debitore può rimanere nella sua casa sino alla notifica del decreto di trasferimento, qualora il custode con il fabbro non abbia completato le operazioni di sloggio-consegna delle chiavi da parte del debitore e cambio della serratura, il debitore non dovrà lasciare il proprio immobile.  

Una modifica normativa non amata da tutti, ma che in questo caso, a prescindere dal colore politico, ha effettivamente tenuto conto del particolare momento storico e sociale venendo incontro agli interessi della collettività, specie di coloro che siano stati vittima di sovraindebitamento involontario o derivante da reato. 

Nel frattempo, a partire da oggi, il debitore esecutato potrà organizzarsi:
A) cercare un altro alloggio, 

B) trovare un avvocato per addivenire ad una soluzione transattiva con il creditore, 

C) proporre un’opposizione per tutelare i suoi diritti, 

D) verificare se esistono le possibilità per accedere alla procedura di sovraindebitamento

E) assicurare tutela alle persone anziane e ai bambini

Rivolgersi … alla Legal Professional Network.

Il futuro della Giustizia in Italia

Gli Osservatori sulla Giustizia Civile sono gruppi di lavoro sorti spontaneamente in molti distretti giudiziari d’Italia al fine di facilitare il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del processo – magistrati, avvocati, personale dell’amministrazione giudiziaria.

Grazie alla sensibilità di alcuni membri, già da diversi anni si è avviato all’interno degli Osservatori un positivo dibattito intorno alla mediazione, alle ADR e al rapporto tra queste e il mondo del processo.

A Reggio Emilia, lo scorso 10 giugno, si è svolta l’Assemblea Annuale degli Osservatori.

Riportiamo le linee guida del gruppo che ha trattato la materia delle Adr e dell’educazione al loro utilizzo.

Sia la relazione introduttiva dell’Assemblea della Prof. Foddai che l’introduzione ai lavori assembleari della Coordinatrice nazionale, la Dott.ssa Breggia, hanno confermato la linea tracciata dagli Osservatori negli ultimi anni, volta non più soltanto a ricercare un corretto equilibrio tra giurisdizione e ADR ma a guardare al tema del conflitto andando fuori dal ristretto ambito dei sistemi di accesso alla giustizia.

Uno dei gruppi di lavoro assembleari è stato dedicato al tema dell’educazione alla gestione dei conflitti, oltre che alle ADR, perché la ricerca di soluzioni negoziali ai conflitti, in un panorama di pluralità di strumenti di ADR, è un tema che fa parte di una riflessione più ampia che non ha più al centro solo i professionisti del conflitto, giudici e avvocati, ma tutte le persone, che hanno fatto o faranno esperienza, prima o dopo nella vita, in modo maggiore o minore, dell’essere coinvolte in un conflitto. Persone, meglio se giovani e giovanissime, alle quali insegnare a non delegare ad altri la gestione dei propri conflitti, attrezzandole per risolverli mediante un processo di autoresponsabilizzazione.

Il gruppo ha utilizzato come metodo di lavoro quello dell’OST Open Space Tecnology che ha consentito una ampia partecipazione sia nell’individuazione dei temi, sia nel racconto delle esperienze che, infine, nell’elaborazione delle proposte. All’esito di una ricognizione generale dei principali temi da approfondire insieme, si sono formati tre sottogruppi.

Il primo dei tre sottogruppi ha lavorato sul tema dell’educazione alla gestione dei conflitti a partire dalle scuole.
Il secondo sottogruppo ha lavorato sul monitoraggio delle buone prassi e sull’elaborazione di proposte per far crescere la cultura della conciliazione.
Il terzo sottogruppo ha lavorato sul rapporto tra crisi economica e mediazione con riferimento agli organismi di composizione delle crisi.

Educazione alla gestione dei conflitti

Il sottogruppo è partito da una ricognizione delle esperienze di educazione alla gestione dei conflitti nelle scuole, che ha mostrato una ricchezza notevole di progetti e di sperimentazioni. Si è passati poi a formulare ipotesi di intervento, tenendo conto dei programmi e delle attività progettuali delle scuole e delle
Università. E, infine, si è parlato di formazione per gli operatori del conflitto (avvocati e magistrati) e per i formatori di secondo livello (gli insegnanti).

In particolare si è posto attenzione a:

  1.  Interventi di sistema sulla scuola
    a. Scuole primarie dell’infanzia: diffusione del progetto “Il giudice alla rovescia”, calibrato per ogni età e mirato, attraverso i diversi percorsi, sia agli alunni che ai docenti.
    b. Scuole medie inferiori: utilizzo dell’ora di educazione civica per alfabetizzare al conflitto e sensibilizzare alla mediazione.
    c. Scuole medie superiori di secondo grado: inserimento come ore curriculari di due ore settimanali di educazione alla gestione del conflitto, allo scopo di realizzare le linee guida sia dell’Unione Europea che italiane sull’educazione alla cittadinanza responsabile come competenza primaria e non trasversale (somministrate dai docenti di diritto e economia, ove presenti, oppure dai docenti di materie umanistiche), oltre alla proposta di progetti extracurriculari mirati.
  2. Progetti alternanza scuola-lavoro: all’interno dei progetti già esistenti di alternanza scuola/lavoro, previsti negli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori, consentire agli studenti di formarsi attraverso i tirocini e la pratica presso gli organismi di mediazione e conciliazione.
  3. Università: prevedere come corso fondamentale un corso sulla gestione del conflitto, mettendo a sistema l’esperienza dei corsi facoltativi già previsti in molte Università
  4. Formazione dei Professionisti: rendere obbligatoria la disciplina della “gestione del conflitto” nei percorsi formativi, sia di accesso alla professione che di aggiornamento professionale e formazione permanente, per tutti i professionisti (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri….) e anche per i docenti.
  5. Formazione dei magistrati: prevedere la partecipazione dei magistrati ad incontri di mediazione, e trasformare i corsi attualmente previsti dalla Scuola Superiore della Magistratura su questo tema da teorici a pratici ed esperienziali.
  6. Formazione dei mediatori: aumentare il numero complessivo delle ore necessarie per acquisire l’idoneità all’esercizio della professione di mediatore.
  7. Luoghi di aggregazione: individuare i luoghi di aggregazione per riattivare le buone prassi di mediazione sociale dei conflitti, generando nuovi legami comunitari.

Monitoraggio delle buone prassi nella mediazione e proposte per far crescere la cultura della conciliazione

Il lavoro del secondo sottogruppo è stato quello di monitorare le buone prassi nella gestione del procedimento di mediazione e nella realizzazione di un rapporto virtuoso tra processo e mediazione, dove la mediazione non sia asservita al processo e dove sia salvaguardata la sua essenza di modo diverso di risolvere il conflitto.

E’ stata ribadita l’importanza di applicare le buone prassi nel procedimento di mediazione, già individuate nell’Assemblea del 2017, basate sui principi della centralità delle parti e dell’autonomia e autorevolezza del mediatore, e se ne è verificata l’applicazione nei diversi territori.

Si è ribadito che non esiste mediazione senza la presenza delle parti, pertanto non si riconosce la possibilità della contumacia in mediazione. Tanto la perizia, che l’eventuale proposta del mediatore, possono essere utilizzate in mediazione solo previo accordo delle parti.

Nel caso della perizia le parti dovranno decidere congiuntamente, e formalmente, non solo di disporre la consulenza tecnica, ma anche come scegliere il consulente e se intendono utilizzare la relazione del consulente nell’eventuale futuro giudizio. Il ruolo del giudice, attraverso la mediazione delegata, deve essere quello di incentivare le parti a tentare di raggiungere un accordo con l’aiuto del mediatore, laddove ritenuto possibile e opportuno, attraverso ordinanze di invio non eccessivamente complesse o prescrittive.

Inoltre, il sottogruppo ha sottolineato l’importanza della diffusione dell’utilizzo dei diversi sistemi di ADR proponendo un’opera di sensibilizzazione che coinvolga sia i cittadini che le imprese, volto ad evidenziare i vantaggi della mediazione, anche in termini di tempestività ed efficacia del risultato, favorendo l’inserimento delle clausole di mediazione e di arbitrato nei contratti.

Vista la circolare della funzione pubblica, nonché gli indirizzi della giurisprudenza, sia quella ordinaria che quella della Corte dei Conti, con riferimento alle controversie che coinvolgono la PA, si evidenzia l’importanza di favorire sempre la partecipazione della PA nelle procedure di ADR, affinché valuti e prenda posizione sulla convenienza economica dell’eventuale accordo che definisca la lite, tenendo conto dell’eventuale rischio di danno erariale.

E’, pertanto, da incentivare la partecipazione al lavoro degli Osservatori da parte dell’Avvocatura dello Stato e delle varie avvocature pubbliche.
Infine, è stato trattato il tema del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito delle ADR, riscontrando una eterogeneità sia nella giurisprudenza che nelle prassi dei vari Consigli degli Ordini degli Avvocati chiamati a decidere sull’ammissione.

Sulla base della modifica normativa che ha introdotto, nelle tariffe forensi, specifici criteri di calcolo del compenso per l’avvocato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, è stato proposto, innanzitutto, un monitoraggio per verificare come si orientano i giudici in caso di istanza per la liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio laddove sia stato raggiunto l’accordo in sede di mediazione. E, comunque, è stato sottolineato che mentre l’avvocato può ottenere dal giudice la liquidazione del compenso per l’attività svolta per assolvere al tentativo obbligatorio di conciliazione, il mediatore non riceve l’indennità di mediazione se la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Crisi economica e mediazione: gli organismi di composizione delle crisi

Il tema dell’utilizzo di particolari strumenti di ADR quali sono le procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento costituisce una nuova sfida, specie per chi crede nella funzione sociale di questo specifico mezzo di accesso alla giustizia, che si ricollega ai gravi pregiudizi subiti dai singoli e dalle piccole imprese per il protrarsi della crisi economica. Da alcune concrete esperienze riportate nel sottogruppo che si è occupato del tema, è emerso come la giustizia, quando è intesa come bene della comunità, legata ad un territorio, coordinata con altri enti pubblici ed istituzioni, è effettivamente a servizio della domanda di giustizia.

La coordinatrice del sottogruppo, che svolge le funzioni di magistrato del Tribunale di Catania, ha portato l’esperienza della sua sede giudiziaria dove sono numerose le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento poiché i Comuni del circondario hanno da tempo istituito gli OCC (Organismi di Composizione delle Crisi), così come la legge prevede. E’ stata avanzata la proposta di creare una rete che colleghi OCC e enti territoriali, con una funzione di supporto, di coordinamento e di promozione per la creazione di OCC da parte dei Comuni e delle Regioni.

Si è sottolineato che si tratta di strumenti che hanno una forte potenzialità deflattiva, rispetto alle tante procedure esecutive promosse contro lo stesso debitore, che non è stata finora compresa.
Il sottogruppo ha rilevato che, almeno finora, ha bloccato l’utilizzo di queste procedure sia la mancanza di un’adeguata e diffusa informazione sia l’adozione da parte dei giudici di interpretazioni formalistiche che hanno portato molto spesso a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza proposta dal sovraindebitato.

Il sottogruppo, partendo dal presupposto che la presentazione di una procedura di composizione costituisce una forte spinta a transigere e che il fondamento della procedura è costituito dalla completa discovery, pena l’inammissibilità dell’istanza, si è soffermato sulle varie prassi applicative ed ha avanzato alcune proposte concrete quali quella di formulare non una sola ma più proposte nella stessa istanza, per evitare di dover proporre più istanze; quella di valorizzare il ruolo dell’avvocato come collegamento sia con i creditori che con l’OCC e quella di avere un collegio di referenti nel caso di OCC con una sede principale e altre sedi secondarie, per evitare eventuali questioni di competenza territoriale.

Infine, il gruppo ha indicato il tema dell’educazione all’uso responsabile del denaro come strumento di prevenzione delle crisi da sovraindebitamemto.

Legal Professional Network da tempo persegue questi obiettivi ed è per questo che rappresenta l’avanguardia e nessuna delle sedi e dei pprofessionisti potrà più sottrarsi al nostro network e alla nascita della rete del sovraindebitamento, degli accreditamenti al miur e della Camera Arbitrale. Da settembre società ed onlus proseguiranno a passo di carica e voi co noi

Il nostro presidente e fondatore avv Cira di Feo non era una visionaria ma ci ha visto giusto e l’osservatorio della Giustizia lo conferma.

Ora tocca a tutti noi giustamente seguirla!

TUTELA FINANZIARIA PER IMPRESE E CONSUMATORI DALL’UNIONE EUROPEA…

Tutela finanziaria su tassoEuribor e tasso eonia

Tassi Euribor ed eonia… ne abbiamo sentito parlare per molto tempo, specie in relazione ai contratti di mutuo e ad una mitica decisione della Commissione europea avente ad oggetto una condanna per le banche che avevano fatto cartello nell’applicazione del tasso euribor ai contratti di mutuo, negli anni 2005/2008.

La situazione dell’epoca aveva generato non poche perplessità e preoccupazione nei mercati finanziari, per una regolamentazione non sempre adeguata dei tassi di interesse e delle regole finanziarie e dei cosiddetti benmarcks economici e finanziari.

A tale scopo è intervenuta la Commissione Europea col regolamento 2011.2016, che ha modificato la regolamentazione dei benkmarks, comprendendo una transizione dal tasso euribor ed eonia, ad altre tipologie di tassi e condizioni. Essi sono destinati ad essere sostituiti poiché non soddisfano, infatti, i requisiti del regolamento dell’Unione Europea sugli indici di riferimento, e tale trasformazione avverrà al massimo entro il 2020, per entrambi i tassi.

Quali saranno le conseguenze per chi comprerà a casa?

E per chi ha comprato casa?

Se l’Euribor non fosse più disponibile potrebbe essere necessario contrarre dei mutui con altre tassi di riferimento oppure se le banche non saranno in grado di offrire questi prodotti nelle tempistiche adeguate, i mutui saranno convertiti a tasso fisso.

Quali saranno le ricadute sui consumatori?

Alcuni costi potrebbero ricadere sui clienti delle banche attraverso delle modifiche nel livello di prezzo delle nuove transazioni. Le conseguenze più immediate se l’euribor non fosse più disponibile potrebbero includere il pagamento di un interesse diverso e più elevato per i prestiti, il passaggio dei prestiti dal tasso variabile al tasso fisso.

Ovviamente, il venir meno dei requisiti di legge per i tassi euribor ed eonia, comporterà che la migrazione da un tasso ad un altro dovrà essere tutelata da una serie di normative nazionali di adeguamento al regolamento dell’unione europea 2011.2016, in pratica, non dovranno esserci aggravi per gli utenti finali.

Scopo del regolamento è assicurare l’integrità e la sicurezza dei mercati e di fornire regole più adeguate per assicurare la tutela dei consumatori e delle imprese.

Con il termine benchmark si indica un parametro di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all’andamento del mercato.

L’obiettivo del benchmark è quello di offrire uno strumento utile per valutare il rischio tipico del mercato in cui il portafoglio investe e supportare l’investitore nella valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione di un certo portafoglio titoli.

Ogni benchmark dovrebbe essere caratterizzato da quattro elementi fondamentali:

  • Trasparenza: gli indici devono essere calcolati con regole replicabili dall’investitore., permettendo di anticipare i periodici cambiamenti della composizione degli indici stessi;
  • Rappresentatività: gli indici devono essere rappresentativi delle politiche di gestione del portafoglio;
  • Replicabilità: gli indici dovrebbero essere completamente replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato;
  • Hedgeability: è preferibile che gli indici siano anche sottostanti di contratti derivati così da permettere una copertura tempestiva dei portafogli e l’abbassamento dei costi di transazione.

L’uso più comune del benchmark è la valutazione della gestione di un fondo.

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, infatti, stabilisce per i gestori l’obbligo di indicare un benchmark per ogni fondo. La rendicontazione con l’andamento del fondo rispetto al benchmark deve essere mostrata al sottoscrittore periodicamente e almeno su base semestrale.

In questo senso il benchmark diviene il punto di partenza per la valutazione del rischio ed il rendimento dei fondi da parte di ogni acquirente.

Immaginiamo che un risparmiatore decida di investire i suoi soldi in un fondo azionario estero o domestico: come scegliere tra le numerose opportunità offerte dal mercato?

La risposta naturalmente è con il benchmark, che fornisce informazioni importanti sulla natura del fondo, indicandone rischio e rendimento aiutando a chiarire la linea di gestione e i risultati ottenuti da quest’ultima.

La performance dei fondi infatti viene confrontata con quella del benchmark, cioè dell’indice del mercato di riferimento e può avere un impatto sui mutui per l’acquisto degli immobili.

Nel caso in cui, vi fossero problematiche nel passaggio dall’euribor ai nuovi tassi, indubbiamente gli strumenti della mediazione e dell’arbitrato, nonché della composizione della crisi da sovraindebitamento, potranno essere utili per comporre e prevenire le crisi con gli istituti bancari, allo scopo di addivenire a soluzioni condivise per questa tipologia di problemi.
E la Legal Professional Network….. con i suoi professionisti, c’è.

Nasce LPN Onlus

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2674″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Negli Stati Uniti d’America, molte società commerciali e corporates , oltre che essere costituite da un settore commerciale ,sono affiancate da strutture per il sociale, spesso individuate in fondazioni.

In italia, oltre le fondazioni esistono le ONLUS, e rientrano entrambi nel terzo settore.

Ebbene, la Legal Professional network srl segue quella che è la prassi delle più grandi società americane, strutturando se in vari rami di impresa e costituendo la Legal Professional Network Onlus, Lpn Onlus, ossia la cosiddetta Legal per il sociale.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Il logo è rappresentato da una fenice stilizzata, a completamento della Fenice di profilo, simbolo della società commerciale.

La ONLUS nasce con l’obiettivo di operare nel sociale e per il sociale, a tutela di chi non ha voce.
Essa collaborerà e coopererà con gli enti pubblici, le istituzioni civili e religiose e le istituzioni scolastiche.
Obiettivo sarà formare gli operatori giuridici, economici e sociali all’utilizzo delle tecniche di ascolto, comunicazione e negoziazione per poi operare nei propri settori di appartenenza.
I professionisti si occuperanno di:

  1. Tutela delle famiglie sovraindebitate non abbienti;
  2. Tutela delle vittime di reato, cooperando con le istituzioni pubbliche e altre associazioni;
  3. Tutela degli immigrati e utilizzo dello strumento della mediazione interculturale;
  4. Diffusione dello strumento della mediazione penale e penale per i minorenni;
  5. Ricorsi e segnalazioni presso le istituzioni nazionali e comunitarie;
  6. Assistenza legale, tributaria e commerciale per gli imprenditori in difficoltà.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]La peculiarità della Onlus sarà avere nel proprio staff sia dirigenti pubblici che persone che abbiano subito situazioni particolari, sia in qualità di vittime di reato, che di soggetti indebitati, che di stranieri, che di operatori di settore che abbiano particolari specificità e peculiarità.

I nostri professionisti dovranno avere l’umiltà di riconoscere i propri limiti, ritenendo indispensabile, quindi, la capacità di lavorare in team.

Solo in questo modo potremmo stare in ascolto, senza avere la pretesa di ascoltare, provare a dare supporto, senza avere la pretesa di aiutare. Le soluzioni, infatti, potranno essere trovate solo insieme a voi.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]A breve, sarà online una nuova sezione del sito Legal Professional Network interamente dedicata alla ONLUS.

Saranno iscritte di diritto tutte le sedi della Legal Professional Network e tutti i referenti di sede.

Potranno aderire ed iscriversi alla ONLUS professionisti, privati, enti, associazioni, confederazioni, enti pubblici e privati.
Chiunque voglia collaborare con noi per fornire supporto a chi ha bisogno di aiuto potrà contattarci ai recapiti della Legal Professional Network.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

Italia chiama Europa risponde

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2478″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]E ci siamo.

Decreto legislativo 54.2018 recante motivi di incompatibilità relativi ai ruoli di amministratore giudiziale, curatore, liquidatore.

Tali motivi di incompatibilità sono stati estesi anche i gestori della crisi, ossia i professionisti deputati a gestire la crisi da sovraindebitamento, qualora vengano nominati dal giudice, purché non esistano organismi di composizione della crisi sul territorio.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Tale scelta legislativa è stata fondamentale alla luce della necessità di assicurare terzietà, imparzialità e Indipendenza a professionisti che vengono incaricati di gestire la crisi d’impresa oppure le crisi da indebitamento di privati cittadini.
Senza entrare nel merito degli accadimenti relativi al passato, anche noi abbiamo avuto una seppur piccolissimo ruolo nella formulazione della norma.

Lo scorso anno, infatti, l’avvocato di Feo , in conseguenza di alcune problematiche rilevate in taluni Tribunali italiani, inviava una segnalazione in Commissione Europea , chiedendo che la medesima sollecitasse lo Stato Italiano adoperare una modifica normativa. Di certo, l’esecutivo con a capo Andrea Orlando , stava già lavorando in tal senso e anche la nostra sollecitazione ha avuto un seppur minimo ruolo.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Ricordiamo, infatti, che in passato varie sono state le sollecitazioni alla commissione europea inoltrate dall’avvocato Di Feo: le note segnalazioni inviate all’indomani della sentenza della corte costituzionale che decretò l’illegittimità della mediazione civile per eccesso di delega, alcune segnalazioni in materia di diritti umani sia nel campo dell’immigrazione che nel campo dei diritti della polizia penitenziaria, nonché alcune sollecitazioni in merito alla falsa applicazione della legge 3 del 2012.

La nostra presenza, quindi, riprende ad essere preponderante anche nell’ambito Europeo.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

Meno eventi più enti

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2660″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]La programmazione dell’anno 2018 delle attività della Legal Professional Network, appare totalmente differente rispetto a quella degli anni precedenti.

Sicuramente, avrete potuto verificare come siano stati organizzati vari corsi di aggiornamento per mediatori civili presso le nostre sedi, ma meno seminari ed eventi.

Ciò non significa che non siamo presenti.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Dal mese di Gennaio fino ad oggi, i nostri rappresentanti di sede hanno continuato ad operare per consentire l’accreditamento non solo di nuove sedi di mediazione, ma soprattutto di nuovi organismi della composizione della crisi presso i comuni e i segretariati sociali.

La procedura di accreditamento richiede, infatti, una serie di delibere, step e passaggi che richiedono il rispetto dei tempi amministrativi e pertanto non sono di immediata realizzazione.

La nostra squadra, quindi, sta lavorando alla sensibilizzazione presso le amministrazioni pubbliche in materia di sovraindebitamento e all’accreditamento di numerosi enti in regioni come Lazio, Campania,  Calabria, Basilicata e Molise.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Indubbiamente, all’accreditamento degli enti che entreranno a far parte della rete SOS sovraindebitamento seguiranno vari eventi di presentazione, formativi ed informativi.

È per questo che, il nostro slogan di quest’anno è meno eventi, più enti, senza escludere che la stagione dell’informazione non possa riprendere a pieno ritmo già dal prossimo autunno.

Vi invitiamo a seguire le nostre iniziative sia online che offline e, soprattutto, di ritornare a farci visita sul nostro sito e sui nostri contatti social  (la nostra pagina Facbook , siamo anche su Linkedin) perché le sorprese siamo certi non mancheranno.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

Onorari dell’avvocato difensore di parte in mediazione: la nuova disciplina

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2637″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]E’ stato pubblicato il 26 aprile 2018 in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Di che si tratta?

Dei compensi dovuti agli avvocati per la loro attività, finalmente anche in mediazione e negoziazione assistita.

La maggior parte dei professionisti ha fornito una interpretazione di tale decreto, come rivolta a far digerire l’istituto della mediazione agli avvocati italiani. Molti hanno ritenuto, infatti, che la obbligatorietà non fosse stata adeguatamente digerita dalla maggior parte dei Professionisti del settore legale che oggi si trovano a doversi interfacciare con l’obbligatorietà della mediazione, ma soprattutto con l’atteggiamento dei giudici che, nella maggior parte dei casi, quando la mediazione non sia stata esperita rimettono le parti in mediazione.

Non solo, la maggior parte dei giudici, dispone che venga esperita nuovamente la procedura di mediazione qualora le parti non abbiano partecipato personalmente ed attivamente alla stessa.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Urgono due precisazioni, una in merito alla genesi del provvedimento ed una in merito alle conseguenze.

Ricordo che, quando nel 2013 partecipai alla Assise de La Justice di Bruxelles, si fece riferimento ampiamente agli onorari degli avvocati nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie , addirittura sostenendo che nelle controversie fra consumatori e imprese l’onorario dell’avvocato dovesse essere simbolico.

Ne deriva, quindi, che l’origine del decreto è prima di tutto comunitaria, sulla base delle politiche in materia di Civil Justice.

Indubbiamente, poi, un onorario più cospicuo per assistere la parte in mediazione , induce l’avvocato a sedersi al tavolo della trattativa.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Allo scopo di consentire una sempre maggiore diffusione dello strumento della mediazione, non solo civile e commerciale ma anche familiare, si rende necessario a nostro avviso, un iter di formazione ed informazione per tutti i legali e soprattutto un cambio di mentalità.

Elemento ulteriore ed indispensabile è rappresentato dalla necessità che ci sia una maggiore omogeneità dei provvedimenti giudiziari in materia di mediazione su tutto il territorio nazionale , poiché in certe regioni i giudici demandanl in mediazione ed in altre soprassiedono.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Di solito, si è in grado di apprezzare o non apprezzare una cosa solo se la si conosce , oppure se la si è provata, e anche per la mediazione, questo principio è più che valido.

Nessun legale, infatti, rischierebbe una sentenza ed una condanna alle spese da parte di un terzo indipendente ed imparziale, ma che per legge è costretto a dare torto o ragione , sapendo che in mediazione con un accordo, la parte eviterebbe certi rischi.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Nel mondo mutevole di oggi, l’abilità dei professionisti dovrebbe essere quella di anticipare , intercettare i segnali deboli, sviluppare l’agilità mentale per consentire una più rapida ed efficace soluzione dei problemi degli utenti finali. Un approccio del genere, consentirebbe , attraverso una cultura basata su formazione e informazione, di agire con prontezza ed efficacia, a tutela dei propri assistiti.

E, il decreto, in questo senso, viene in aiuto favorendo la partecipazione dei legali in mediazione.

Sarà compito dei responsabili degli organismi e dei mediatori assicurare un servizio altamente professionale e un’adeguata informazione ai legali che parteciperanno alla procedura, consentendo loro di comprendere i vantaggi di quello che per essi, fino a quel momento era era stato ignoto.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

Ancora Napoli Nord

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”1809″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]Con ordinanza del 5 aprile 2018 il Giudice Istruttore Rabuano, presso il tribunale civile di Napoli Nord fornisce non solo una lettura approfondita in relazione alle controversie aventi ad oggetto i contratti bancari, quanto, piuttosto, delle indicazioni dettagliate da tener presente nel caso di mediazioni demandate dal giudice.

Andiamo per gradi.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

La Materia

L’ordinanza nasce da una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e il giudice definsice la obbligatorietà del tentativo di mediazione poiché:

  1. una delle parti è rappresentata dalla banca;
  2. si discute di un contratto bancario;
  3. i contratti bancari e gli atti negoziali ad essi riferiti rientrano nel novero dell’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiarendo che non possa essere invocata la facoltatività in precedenza prevista dall’art. 128 del T.U.B.

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L’Inizio

Il giudice, poi, ben sottolinea come non sia sufficiente il deposito dell’istanza per ottenere l’esperimento della condizione di procedibilità e, sopratutto, che la condizione non venga assolta nel caso in cui in mediazione non siano presenti le parti ma solo i loro rappresentanti, come giurisprudenza di merito ormai costantemente definisce.

Considerato che taluni organismi consentono che la mediazione venga tenuta senza parti, unicamente alla presenza dei legali,la maggior parte dei verbali di mancato accordo non supera il vaglio della procedibilità.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Mancata Partecipazione e Conseguenze

Il Giudice entra nel dettaglio, fornendo una netta distinzione poiché statuisce che:

  •   se le parti non partecipano al primo incontro, ne consegue la improcedibilità dell’azione;
  •   se non partecipano alla fase di merito della mediazione, ne consegue il profilo sanzionatorio in sede processuale.

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Ruolo del Mediatore – Consulenza Tecnica in Mediazione– Proposta in Mediazione

Il mediatore, poi, su richiesta delle parti e non solo, è tenuto ad elaborare una proposta, anche grazie all’ausilio di un cosiddetto mediatore ausiliario, che abbia cognizioni tecniche e predisponga una consulenza tecnica di ufficio qualora le parti non siano in grado di arrivare in autonomia, ad una soluzione.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Rapporto tra Mediazione e Processo

Addirittura, il giudice definisce che, in caso di mediazione demandata, le parti dovranno far pervenire all’attenzione del mediatore la documentazione processuale, indispensabile per l’elaborazione di una proposta, che possa essere risolutiva nell’ambito della controversia.

Infine, il giudice fissa la sintesi e il rapporto intercorrente tra mediazione e processo, definendo che il verbale di accordo o mancato accordo dovranno essere comunicati alla cancelleria e che, in caso di mancato accordo il mediatore dovrà verbalizzare quale parte abbia rifiutato di addivernire ad un accordo e la eventuale mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione, al fine del regolamento delle spese.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Rilievi Pratici ed Operativi

Per chi opera nel settore mediazione da tempo, questa ordinanza non fa che avvalorare la necessità del riconoscimento dell’utilizzo dello strumento della consultenza tecnica di ufficio e della proposta in mediazione, come strumenti strettamente connessi tra di loro. La proposta, a differenza della sentenza, non dà torto o ragione, ma fornisce dei dati oggettivi che consentiranno di bilanciare gli interessi, attraverso una soluzione ricercata tra le parti.

Il provvedimento incita i mediatori a modifcare il proprio atteggiamento nelle mediazione bancarie e quello di chi vi partecipa, stante la necessità di esperire realmente il tentativo di mediazione. I tempi in cui le parti definivano un accordo al di fuori della mediazione o in cui in i giudici prescindevano dall’esperimento della condizione di procebilità, sono ormai passati.

E’ arrivato il tempo delle scelte e del coraggio.

Se le parti non si accordano in incontro informativo dovrà esserci un motivo, e per esserci un motivo dovranno essere presenti le parti e non semplicemente gli avvocati, che dovranno essere a loro volta informati dal mediatore sulle conseguenze in sede processuale in caso di mancata partecipazione delle parti, che saranno sanzionate dal giudice.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Spunti e Riflessioni

Un’ultima osservazione che non appare per nulla peregrina. Un giusto utilizzo della proposta e della consulenza tecnica in mediazione potrebbe essere determinante per risolvere questioni di indebitamento e sovraindebitamento, anche li dove non vi siano i requisiti per accedere alla procedura di cui alla legge 3.2012, perché l’accordo di mediazione, essendo titolo esecutivo rappresenta una fonte di garanzia per entrambe le parti.

Perché privare i propri clienti, sia privati che imprenditori di uno sturmento che potrebbe essere risolutivo per la maggior parte delle problematiche in ambito bancario?

Per condurli verso una esecuzione che difficilmente verrà sospesa e nel corso della quale si continueranno a richiedere onorari che non verranno mai saldati?

I veri professionisti, oltre a tutelare i propri interessi economici e professionali, come è giusto che sia, tutelano i diritti e gli interessi dei clienti, valutando in loro favore quelle che siano le soluzioni più opportune ed adeguate.

Gli istituti bancari, a loro volta, dovendo tener conto delle linee guida di Banca d’Italia e della Bce e della problematica dei NPL ( crediti deteriorati ) dovrebbero, a loro volta, iniziare ad avvalersi degli strumenti delle A.D.R., come indispensabili per la risoluzione dei conflitti con tempi e costi limitati, evitando anche una alternativa liquidatoria che non sempre appare conveniente per alcuna delle parti.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][vc_column_text]

Problemi e Soluzioni

Spesso, i problemi ci sembrano senza soluzioni.
In alcuni casi siamo noi a non volerle vedere.
La mediazione è una di queste.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

Salerno apertura nuova sede Legal Professional Network

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”2624″ img_size=”full”][vc_column_text]Ci siamo.

Il 16 Aprile in via Luigi Guercio 293, verrà inaugurata la nostra sede di Salerno che sarà un centro di mediazione, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento nonché gestione della crisi.

Grazie agli avvocati Luigi Di Muro, da lungo tempo nostro formatore, e Antonio Di Muro, verrà attivato un centro nevralgico per il nostro multimediation center, col quale collaboreranno vari professionisti.

Nostro obiettivo sarà presentare una offerta formativa ed un servizio di mediazione civile altamente professionale e con elevati standards qualitativi che consentirà una sempre più capillare diffusione della mediazione e della composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Un particolare ringraziamento va all’avv. Antonio Di Muro, responsabile di sede, per il prezioso lavoro svolto e un ringraziamento a quanti collaboreranno con lui per la realizzazione del progetto.

Un ringraziamento anche ai Dott. Daniele Carrano e Salvatore Avagliano, commercialisti esperti non solo di mediazione civile ma anche di sovraindebitamento, che coordineranno e coadiuveranno le attività di sede.

Link alla pagina della sede di Salerno[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][stm_sidebar sidebar=”527″][/vc_column][/vc_row]

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