IMPOSSIBILITA’ DI FAR FRONTE AGLI ADEMPIMENTI A CAUSA DEL COVID 19: SOLUZIONI PER IL FUTURO

A causa del dilagare dell’epidemia del Covid 19 in tutto il mondo, non poche sono ad oggi e saranno le difficoltà economiche e negli scambi commerciali nazionali ed internazionali.

Di recente, varie sono state le pubblicazioni in relazione alla impossibilità sopravvenuta nei contratti a causa del Covid19, di cui una breve panoramica verrà riportata anche in questa sede, ma, a differenza di quanti hanno esaminato il fenomeno nella sua genesi e staticità, in questa sede cercheremo di spostarci a posteriori e di comprendere quali potranno essere le misure e le soluzioni percorribili per gli operatori commerciali nazionali ed internazionali all’indomani della fine della epidemia.

L’art. 1218 del codice civile definisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non provi che l’adempimento o il ritardo siano frutto di impossibilità a rendere la prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Per causa a lui non imputabile non si intende una semplice difficoltà oggettiva, bensì una causa al medesimo non imputabile, che non comporti profili risarcitori, quali il danno emergente e il lucro cessante.
Per forza maggiore si intendono gli eventi imprevedibili e straordinari a cui non si può resistere, nemmeno sotto il controllo delle parti.

Essa va dimostrata e il contraente è liberato dall’obbligo del risarcimento del danno.

Per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1256, si intende l’estinzione per impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili al debitore e, se essa è temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo. Cassazione recente, n. 12549.2019, ha definito che i provvedimenti normativi rappresentano impossibilità sopravvenuta, liberando il debitore da responsabilità.

In ambito europeo viene rimesso alle parti definire la legge applicabile al contratto stipulato e, in mancanza, viene applicato il regolamento Ce 593 del 17.6.2008, noto come Regolamento comunitario Roma I, che indica i criteri a cui occorre attenersi.

In ambito internazionale, qualora la fornitura sia al di fuori della Unione Europea, viene applicata la Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, relativa alla vendita dei beni mobili, che all’art. 79 co. 1 definisce l’inadempimento per impedimento non prevedibile ed indipendente dalla volontà delle parti come non imputabile al debitore.
Addirittura, la Camera di Commercio Internazionale prevede l’epidemia tra le cause di forza maggiore.

Questi i dati normativi

Contestualizzando nel qui e nell’ora, al momento vi è una crisi globale mondiale, dovuta all’interruzione di molte attività, alla chiusura delle frontiere, all’interruzione dei rapporti commerciali transfrontalieri e frontalieri.
In un approccio in cui la crisi viene vista come una opportunità, o come una fase successiva al declino e alla cosiddetta ultima spiaggia, è importante utilizzare le risorse e gli strumenti di cui siamo già a conoscenza, allo scopo di guardare oltre.

E’ necessario, sia per le imprese che per i professionisti di settore, non fermarsi ad oggi ma guardare oltre, e comprendere quelli che saranno gli strumenti che, in una visione temporale dinamica, ci porteranno ad affrontare le problematiche di domani.

Li dove conserviamo il ruolo di legali e consulenti abitudinari rimarremo fermi sui vecchi strumenti che, non sempre ci daranno dei risultati, anzi ci lasceranno fermi. Quando ci sono dei cambiamenti mondiali, vanno cambiati anche i comportamenti locali e personali se si vuole rimanere a galla, ossia, bisogna saper cavalcare l’onda, ma come? Utilizzando strumenti adeguati.

Quando ritorneremo, tutti, il prima possibile, operativi dovremmo sapere come aiutare le aziende nazionali e transfrontaliere nelle difficoltà derivate da questo momento di crisi.

Consigliare di agire in giudizio non sarà di sicuro una delle azioni migliori da consigliare, poiché i tribunali risentiranno dei lunghi rinvii e delle chiusure e, difficilmente si riuscirà ad ottenere giustizia in tempi brevi. Non solo, non sempre i magistrati saranno pronti ad affrontare problematiche transfrontaliere che richiederanno la conoscenza di norme nazionali, europee e internazionali e soprattutto. Inoltre, non si ha la certezza che il giudice riuscirà sempre ad applicare il principio dell’equità.

La soluzione in questo caso e più che mai non potrà essere delegata a terzi, perché la soluzione andrà ricercata tra le parti, riducendo i costi e controllando il risultato ricercato, specie in termini di denaro, bilanciando le rinunce.

Le soluzioni operative dei prossimi decenni, alle problematiche di natura commerciale passeranno attraverso questi strumenti:

– Clausola di mediazione
– Clausola med – arb ( mediazione e arbitrato )
– Piani di ristrutturazione aziendale

Tutti questi strumenti hanno in comune la composizione della crisi, la composizione degli interessi, la ricerca di accordi condivisi per rendere gli obiettivi raggiungibili e sostenibili da entrambe le parti.

Decidere di gestire una controversia avente ad oggetto un inadempimento nazionale o transfrontaliero in mediazione consentirà di controllare il risultato raggiunto dalle parti in tempi brevi e con costi ragionevoli. Qualora si tratti di controversie nazionali o transfrontaliere potranno essere utilizzati anche gli strumenti dell’O.D.R., on line dispute resolution, ossia le cosiddette modalità telematiche e gli accordi potranno essere firmati con firma digitale e trasmessi a mezzo pec.

Tali modalità potranno essere adottate anche nella gestione delle procedure arbitrali che, di contro alla mediazione, hanno lo svantaggio di avere costi maggiori, ma indubbiamente sono gestite da professionisti più specializzati nei singoli settori di appartenenza.
Sia nel caso della mediazione che dell’arbitrato sarà possibile accedere alle procedure con una semplice istanza volontaria o inserendo la clausola contrattuale all’interno della contrattualistica, clausola che solitamente nel caso delle grandi imprese, già esiste.
Tali strumenti consentiranno di rifuggire dalle lungaggini dei tribunali e da esiti non sempre certi e condivisibili, ma di bilanciare gli interessi comuni e di raggiungere obiettivi condivisibili e soprattutto fattibili.
Tali strumenti, come già noto agli operatori di settore trovano ampia regolamentazione della direttiva U.E. 52.2008 e nel regolamento U.E. dell’O.D.R., datato 2013.

Accanto a tali strumenti vanno annoverati anche quelli di cui al regolamento dell’Unione Europea 848.2015 e la direttiva Ue 1023.2019 che prevedono piani di ristrutturazione per le aziende insolventi, ossia, che manifestino difficoltà nei pagamenti.

Grazie a tali riferimenti normativi non si parlerà più di fallimento, ma la crisi aziendale andrà vissuta in una ottica di recupero e di continuità aziendale e dei rapporti attraverso gli strumenti della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentati in Italia dalla legge 3.2012 e dal decreto legislativo 14.2019. per le imprese non fallibili ci sarà la possibilità di accedere al cosiddetto concordato minore o accordo con i creditori e per le imprese ex fallibili ai piani di ristrutturazione, al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.

Attendere il giudizio di un terzo in tribunale, implica incertezza sui tempi, sul risultato, sui costi e sicuramente il venir meno di rapporti umani e commerciali.

Oggi, più che mai, i rapporti umani e commerciali vanno tutelati e vanno considerati sacri, proprio in considerazione di quanto sta accadendo in questi giorni che, non ci consente di dimenticare che dietro i numeri e gli affari ci sono persone e imprenditori che, come gli altri, hanno vissuto la crisi e la sofferenza.

E’ per questo che, diventa indispensabile che la composizione della crisi e la composizione del conflitto assurgano a strumenti di risoluzione delle controversie, proprio per consentire a chi è stato vittima del Covid e della conseguente crisi economica e sociale di accedere ad una soluzione condivisa e che tenga conto, soprattutto, dell’umanità e del profilo umano dell’operatore economico.

EMERGENZA COVID-19 E SOSPENSIONE DEI MUTUI, DEI FINANZIAMENTI, DEI LEASING E SULLE MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI AZIENDALI

In conseguenza dei fatti di questi giorni e dell’epidemia di Coronavirus, la maggior parte dei privati cittadini, degli imprenditori, dei titolari di partita iva si sono trovati a dover fronteggiare le problematiche della mancanza di liquidità e della impossibilità ad onorare i pagamenti di mutui, finanziamenti, contratti di leasing e dell’eventuale rientro in affidamenti, di ogni tipologia.

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

In questa fase, fare chiacchiere non serve, ma di fatto, occorre chiarire le misure adottate prima dall’ABI, associazione bancaria italiana e successivamente dal Governo.

Sospensione mutui prime case legge 244.2007

La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti.

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata

Tempi di valutazione/concessione: 30 giorni

Interessi: in caso di allungamento del piano di ammortamento l’interesse può essere maggiorato al massimo di 60 punti base

 

Disposizioni ABI in materia di sospensione dei mutui per le imprese

L’A.B.I. antecedentemente alle valutazioni del governo, aveva disposto in origine la previsione della sospensione di mutui, finanziamenti, contratti di leasing e affidamenti.

Nella specie, veniva prevista l’estensione dell’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, ossia la sospensione per 12/18 mesi.

Praticamente, l’ipotesi di sospensione viene prevista per le imprese titolari di:

  • Mutui ipotecari e chirografari
  • Contratti di leasing aziendali
  • Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
  • Linee di credito con anticipazione su crediti certi ed esigibili
  • Credito agrario

I requisiti di accesso sono rappresentati da:

  • Un fatturato inferiore a 50 milioni di euro l’anno o un attivo in bilancio fino a 43 mln di euro
  • Le rate scadute e impagate non devono superare il 90 giorni ( per mutui e leasing )
  • Non bisogna aver usufruito di altre sospensioni e scadenze nei 12/24 mesi precedenti

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata

Tempi di valutazione/concessione: 30 giorni

Interessi: in caso di allungamento del piano di ammortamento l’interesse può essere maggiorato al massimo di 60 punti base

Decreto Cura Italia

Con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza.

Il Fondo di Garanzia provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Chi può accedervi

 Privati cittadini

Coloro che abbiano subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus

 I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.

 Per i liberi professionisti la sospensione può avere durata di 9 mesi.

Come fare richiesta di sospensione del mutuo

Richiesta: scaricabile dal sito Consap/ Banche / Abi

Iter: la banca inoltra alla Consap per le valutazioni

Allegati: quelli richiesti

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata alla banca o finanziaria erogatrice

Tempi di valutazione/concessione: 15 giorni

Va precisato che il provvedimento non è definitivo, per cui, queste misure al momento non vengono adottate dagli istituti bancari che, eventualmente si limitano ad accettare le richieste, senza ulteriormente procedere, in attesa di interventi definitivi da parte del legislatore.

Ulteriori precisazioni per le aziende

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione di richiesta di accesso alla misura è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure indicate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Imprese sono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

  1. a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
  2. b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
  3. c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle  modalità operative.

Richiesta: scaricabile dal sito Consap/Abi/ Banche

Iter: la banca inoltra alla Consap per le valutazioni

Allegati: come richiesti dalla banca

Modalità di invio: mail, pec, fax, raccomandata alla banca o finanziaria erogatrice

Tempi di valutazione/concessione: 15/30 giorni

Considerazioni finali

Le misure di cui al decreto Cura Italia non hanno carattere di definitività, pertanto, ad oggi non possono essere oggetto di attuazione. Di contro a richieste in tal senso, le banche archiviano le istanze ricevute, che saranno valutate solo successivamente alla conversione del decreto, nel suo testo definitivo. Nel frattempo, il sistema bancario prende nota di ritardi ed inadempimenti.

E poi cosa succederà?

Semplicemente in seguito agli inadempimenti ( ritardi, more, mancati pagamenti di rate e mutui, mancati rientri degli affidamenti, ri.ba. insolute ed altre forme di mora debendi ), gli istituti bancari e finanziari stanno già procedendo con le comunicazioni aventi ad oggetto la messa in mora e la decadenza del beneficio del termine, o l’intimazione a procedere al pagamento entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Di certo, in cinque giorni, di questi tempi il debitore non potrà procedere poiché non potrà nemmeno conferire procura al proprio legale di fiducia.

Gli operatori degli istituti di recupero crediti e dei call center degli NPL continuano, invece, nella loro opera con telefonate insistenti, messaggi recapitati a clienti e a legali, nonostante questa situazione di crisi sanitaria.

Lo stato di bisogno, di pericolo e di necessità vissuto dalla maggior parte dei cittadini italiani, siano essi imprenditori o privati cittadini non viene tenuto in considerazione e si scontra con parte del potere bancario e finanziari (non sempre, poiché molti istituti bancari stanno adoperandosi in maniera encomiabile a favore delle zone in cui l’epidemia imperversa e ha mietuto e continua a mietere vittime).

Di certo, tale stato di fatto, oltre che peggiorare una situazione sociale inevitabilmente compromessa, in cui l’eticità e la deontologia oggi appaiono sempre più che mai un miraggio, impedisce a molti utenti finali di agire stragiudizialmente, giudizialmente o anche in sede penale, per impossibilità a lasciare il proprio domicilio. Inoltre, anche la paura di recriminazioni e di ripercussioni blocca chi vorrebbe agire per se e per gli altri, oltre che la prioritaria paura di uscire di casa.

Il mio consiglio?

Non agite autonomamente in sede bancaria, poiché se non siete professionisti rischiereste di commettere una serie di errori, non sempre risolvibili.

Rivolgetevi al vostro avvocato, al vostro commercialista, al caf, al patronato, fatevi indirizzare da qualcuno e ricordatevi che, fino a conversione del decreto, gli unici strumenti percorribili, ad oggi sono quelli previsti dall’Associazione Bancaria Italiana.

In seguito, al ritorno alla normalità, gli strumenti utili per privati e aziende saranno quelli di cui alla legge 3.2012 e al decreto legislativo 14.2019, noto come nuovo codice della Crisi e della insolvenza, strumenti dal nostro network ampiamente utilizzati e messi in pratica, al fine di ottenere una riduzione del debito e un ulteriore dilazionamento dei piani di ammortamento e rientro.  

Mediazione turistisco Alberghiera

Durante il tuo viaggio hai subito un danno, che si tratti di danno alla persona o danno diverso? Hai subito l’annullamento di un viaggio o di una prenotazione?

Il cittadino consumatore e l’impresa hanno diritto ad ottenere tutela e rivalersi nei confronti degli organizzatori e di chi opera nel settore turistico e alberghiero.

Vediamo come.

Oltre a ricorrere alla giustizia ordinaria, nel caso in cui il danno abbia un valore patrimoniale di cospicua valutazione, è possibile affidasti alle ADR (Alternative Dispute Resolution), le cosiddette risoluzioni alternative per le controversie quali ad esempio la negoziazione, la mediazione e la conciliazione.

In particolare per le controversie di natura transfrontaliera, ossia in cui le parti appartengano a diverse nazionalità, o in cui il consumatore è in uno stato e la sede legale del tour operator o comunque di chi esercita le attività è in uno stato diverso, specie nel caso di provider e di siti con la sede legale in paesi della Unione Europea, nel caso in cui il valore non sia eccessivo, può essere utile anche avvalersi della piattaforma della Unione Europea.

Tale tipologia di conciliazione può essere effettuata on line, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT, presso le camere di commercio o presso gli organismi comunicati ed accreditati presso la Commissione Europea, come Conciliando Med di Legal Professional Network https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

La Legal Professional Network si avvale, attraverso la sua struttura ramificata su tutto il territorio nazionale, di professionisti specializzati nelle controversie transfrontaliere, aventi ad oggetto tematiche di natura turistica e alberghiera, trattando le medesime nelle lingue originali ( in particolare inglese, francese, tedesco, spagnolo e arabo ).

Come funziona?

L’interessato (Consumatore od Operatore) presenta una domanda alla Segreteria dell’organismo di conciliazione o on line.

L’Ufficio contatta subito l’altra Parte della controversia e fissa un incontro a brevissimo termine: perché il tentativo di conciliazione prosegua è infatti necessaria l’accettazione della parte chiamata in conciliazione.

L’Ufficio, se la Controparte accetta, nomina un Conciliatore, qualificato terzo imparziale che aiuta le Parti a trovare una soluzione condivisa. In caso di conciliazione transfrontaliera deve essere un professionista che conosca la normativa internazionale e le lingue straniere.

In caso di conciliazione viene redatto e sottoscritto un accordo, con valore contrattuale, che stabilisce i termini di risoluzione della controversia.

Se le Parti non raggiungono un accordo viene redatto verbale di mancata conciliazione e quindi si prosegue in giudizio.

In quali casi si può accedere alla conciliazione del consumo e turistica? In tutti i casi in cui il consumatore, ossia il turista o il viaggiatore abbia subito un danno e abbia diritto ad essere risarcito. Basti pensare alla vacanza rovinata dall’acquisto di un pacchetto turistico o da un servizio insoddisfacente, agli standard della struttura ricettiva non corrispondente a quello promesso, al ritardo dell’aereo che comporta un danno, alla difficoltà di recupero del dovuto da parte di un cliente poco affidabile, ai danneggiamenti da parte di un cliente, all’annullamento delle prenotazioni.

E molto altro ancora…

I vantaggi sono: tempi rapidi di risoluzione della controversia; costi molto contenuti e prefissati (v. tariffario); riservatezza circa lo svolgimento e gli esiti della procedura; conciliatori qualificati e scelti tra gli iscritti in un apposito elenco trasmesso al Ministero della Giustizia; opportunità per le Parti di proseguire il loro rapporto dopo la risoluzione della controversia; semplicità e mancanza di formalità di procedura; possibilità di conciliare addirittura on line.

Interessante sarebbe, come negli altri stati europei, attivare sportelli di conciliazione turistica ed alberghiera in tutte le zone turistiche e ricettive d’Italia, presso gli uffici turistici, i comuni, gli enti provinciali del turismo, le associazioni alberghiere, turistiche, addirittura presso gli hotel e le strutture ricettive e ricreative di tali settori. Di certo, qualora una soluzione non si trovi nella immediatezza, i professionisti saranno in grado di seguire i propri clienti in sede giudiziale, tutelandoli nelle modalità più opportune.

Se sei interessato alla conciliazione turistico/alberghiera, ad attivare questo servizio in ambito istituzionale o territoriale o presso associazioni o presso strutture ricettizie, turistiche ed alberghiere, contattaci e ti diremo che passi seguire

Invia una mail ad amministrazione@legalprofessionalnetwork.org , indicando nell’oggetto la parola collaborazione se intendi collaborare con noi o attivare un centro di consulenza di assistenza in materia turistico alberghiera, consulenza se intendi richiedere una nostra consulenza.

Sarai ricontattato dai nostri operatori.

Coronavirus e diritti del viaggiatore

Nell’epoca in cui la crescente globalizzazione e l’evoluzione tecnologica hanno ridotto le distanze e trasformato movimentazione di persone e flussi turistici la diffusione di un’ emergenza sanitaria come quella del Coronavirus2019-nCoV’, estende i suoi dirompenti effetti anche nel settore del trasporto passeggeri, delle crociere e dei viaggi “tutto compreso”.

Chi viaggia (indipendentemente dallo scopo che può essere di lavoro o turismo) si imbatte, in questi giorni, in misure restrittive adottate dalle Autorità sanitarie in concerto o con quelle dei trasporti. Tali misure, sul quale non si nutrono dubbi circa la legittimità, inevitabilmente condizionano la libertà di circolazione causa l’interdizione di porti e aeroporti. Fenomeno parallelo è quello delle prudenziali e prevedibili rinunce per volontà dei viaggiatori che non sempre si vedranno rimborsare il biglietto di trasporto o il pacchetto turistico acquistato.

La modalità di diffusione del virus, oltre a suscitare preoccupazioni sulle conseguenze per la salute dei viaggiatori, genera per gli utenti del trasporto aereo e marittimo o per chi ha programmato una crociera o un pacchetto turistico e si vede costretto a non fruirne, la necessità di conoscere i propri diritti in caso di decisione di annullamento del viaggio sia individuale che da parte del vettore o del tour operator a seguito dei summenzionati provvedimenti dell’Autorità.

Non sempre chi ha acquistato un pacchetto turistico verso destinazioni “a rischio” può tranquillamente recedere prima della partenza così come stabilito dalla direttiva UE n. 2302 del 2015 e dall’articolo 41 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) ma occorre valutare caso per caso. Decidere autonomamente di non partire per timore del Coronavirus comporta il rimborso di quanto già pagato solo in ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di partenza o destinazione che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri.

ln tal caso il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere penalità se non quelle stabilite per legge o secondo le condizioni generali di contratto, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza che sia previsto un indennizzo supplementare. Il recesso va comunicato per iscritto secondo le previsioni di legge a pena di decadenza.

Ai sensi dell’articolo 67 del richiamato Codice del Turismo in combinato disposto con il D.Lgs. n. 28 del 2010 esiste sempre la possibilità della composizione amichevole della controversia se ciò è previsto in apposita clausola del contratto e la mediazione diviene condizione di prevedibilità della domanda giudiziale fermo restando la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita o dell’arbitrato.

In caso di trasporto aereo, fermo restando il diritto di rimborso ai sensi dell’articolo 945 del codice della navigazione, anche per chi è stato sottoposto a misure di quarantena, ipotesi che ricade nel caso di impossibilità sopravvenuta alla partenza per ordine dell’Autorità (in Italia ENAC e Sanità Aerea) i voli cancellati dal vettore aereo, in virtù dell’art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004 , danno al passeggero il diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato senza nessuna decurtazione.

Per quanto concerne il trasporto marittimo (e le crociere), il problema per il passeggero si pone all’arrivo e non alla partenza. Infatti le compagnie di navigazione debbono attenersi alle disposizioni degli uffici della sanità marittima istituiti presso i porti (USMAF SASN).

In virtù del Regolamento sanitario internazionale, il comandante della nave, prima di attraccare, deve chiedere ed ottenere la libera pratica per sbarcare i passeggeri.

In caso di divieto di attracco (per consequenziale forza maggiore) l’eventuale danno subito dal passeggero deve essere valutato caso per caso non essendo applicabile il Regolamento Comunitario n. 1177/2010 valido solo per la soppressione o il ritardo della nave che sio verifichi alla partenza.

Un quadro generale cosi rappresentato è destinato sicuramente ad essere influenzato da eventuale giurisprudenza che si formerà qualora siano intentati dei contenziosi in occasione di mancato riconoscimento dei diritti di rimborso per i viaggiatori coinvolti.

Articolo scritto da :
Alfonso Mignone 
Avvocato esperto in Diritto dei Trasporti e della Navigazione
Collaboratore della rete Legal Professional Network

Conclusione due corsi legal professional network

Nella giornata di sabato 16 Novembre si sono conclusi due corsi di aggiornamento per mediatori civili e mediatori di diritto organizzati presso la sede di Cassino e presso la sede di Latina. 
 
Il corso presso la sede di Cassino è stato organizzato e tenuto dall’avvocato Angela Natale, congiuntamente all’avvocato Valenti Giuseppe.
 
Presso la sede nazionale di Latins, il corso è stato organizzato dal dr Gianluca Bavaro e dalla signorina Sara Palmacci, formatore l’avvocato Cira Di Feo.
 
Riuscire ad organizzare due corsi di formazione per mediatori civili, negli stessi giorni e in due città differenti del Lazio, ci fa comprendere come vi sia grande interesse per la materia, ma soprattutto come l’interesse della Legal Professional network per la mediazione civile sia stato ben riposto.
 
Per anni gli operatori del settore della mediazione civile sono stati additati come visionari, ma oggi, a distanza di tempo, i professionisti e i cittadini e le imprese sanno che la mediazione civile e commerciale rappresenta una grande opportunità.
 
È per questo che la conciliando Form di Legal Professional Network organizza e continuerà ad organizzare percorsi formativi per mediatori civili e commerciali, mediatori di diritto, mediatori familiari, conciliatori del consumo e in partnership con l’ Università unimercatorum delle camere di commercio corsi per gestori della crisi da sovraindebitamento.
 
Chiunque intenda organizzare o iscriversi ai nostri percorsi formativi potrà contattare l’amministrazione centrale o i referenti delle sedi locali.
 
 

Per il Sovraindebitamento?

Il 10 ottobre 2019, si è tenuto a Perugia, presso la provincia, il convegno dedicato alle prospettive in materia di sovraindebitamento organizzato dalla Legal Professional Network, Unione Nazionale delle camere civili e la camera civile di Perugia.

Moderatrice dell’evento è stata l’avvocato Fabiana Silvestri e il nostro presidente, avvocato Cira Di Feo che ha concluso il convegno con il suo intervento in materia di sovraindebitamento.

A parte gli interventi dei magistrati del Tribunale di Perugia, del consigliere delegato alla deontologia e del referente delle camere penali nazionali, intervento di notevole pregio e stato quello dell’avvocato Vincenzo Massimiliano Di Fiore.

L’incontro avuto un taglio non solo teorico, ma anche soprattutto pratico e procedurale ah, e si è concluso con quelle che saranno le prospettive in materia di sovraindebitamento e di codice dell’insolvenza e della crisi.

Quali prospettive per il sovraindebitamento, legal professional network, perugia

Giurisprudenza in materia di usura e tasso di mora: collegamenti col mondo della mediazione e del sovraindebitamento

Quanti di noi, quotidianamente, visitano il noto sito dell’Avvocato Andreani? Sicuramente la maggior parte e, molti di noi, visitano il sito, in particolare, per avere un primo approccio relativamente al calcolo degli interessi di mora e con le problematiche relative all’anatocismo, prima di procedere ad una ctp o una ctu.

Partendo dalla sentenza della Suprema Corte 17447.19, che asserisce la valenza del tasso di mora ai fini della usurarietà, chiamando a riferimento ulteriori pronunce di legittimità, l’articolo che riportiamo rileva le caratteristiche comuni ad alcune sentenze della Cassazione e gli elementi divergenti, sia nella dinamica della usurarietà, intesa quale momento perfezionativo del reato di cui all’art. 644 c.p.p. , sia in relazione alle conseguenze civilistiche ad essa riconducibili.

Tali elementi presenti all’interno dell’articolo indicano una stretta connessione tra tali problematiche e la mediazione civile, poiché in caso di controversie in materia bancaria è necessario esperire prioritariamente in tentativo di mediazione obbligatoria. Molti operatori di settore tendono a sottolineare il fallimento della mediazione civile in questo settore, altri , invece, evidenziano come il tentativo potrebbe essere risolutivo grazie all’utilizzo della consulenza tecnica in mediazione e della proposta in mediazione.

Inoltre, gli elementi oggetto della trattazione dell’articolo richiamano una stretta connessione tra le problematiche relative all’usura, specie alle conseguenze in sede civile e la legge 108.96 e le procedure di sovraindebitamento. Nella specie, infatti, individuare il momento della consumazione del reato è elemento imprescindibile per quantificare i danni per le vittime dei reati di usura e quantificare sia i risarcimenti in sede civile, che gli importi erogabili dal Fondo di solidarietà in favore delle vittime di usura.

Per quel che concerne le procedure di sovraindebitamento, invece, il rapporto tra valutazione delle conseguenze civilistiche dell’usura diventa determinante nella gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, specie nell’accordo con i creditori e nel piano del consumatore, poiché le somme richieste da banche e finanziarie potrebbero essere oggetto di una rivisitazione e di un ricalcolo, alla luce di conteggi e valutazioni.

In questo caso, non occorrerebbe un giudizio di merito autonomo, ma la giusta quantificazione in del danno potrebbe generare una riduzione delle somme dovute in favore dei creditori, da parte del debitore, all’interno della procedura di sovraindebitamento, cosi come anche all’interno delle cosiddette procedure di insolvenza, secondo il nuovo codice della crisi.

Ringraziamo il sito Andreani e l’avv. Sergio Amicarelli, nostro mediatore civile, gestore della crisi da sovraindebitamento della rete SOS SOVRAINDEBITAMENTO DI LPN ONLUS, nostro formatore in materia di diritto bancario per averci concesso la pubblicazione di questo articolo. 

Grazie a questo contributo si delinea, quindi, la nascita di un settore trasversale della Legal Professional Network, ossia della consulenza in materia bancaria di per se trasversale alla mediazione civile, al sovraindebitamento e alla tutela delle vittime di usura.

Non una semplice consulenza finalizzata all’instaurazione di un giudizio, bensì una analisi delle posizioni bancarie finalizzata alla risoluzione dei problemi tra consumatori e banche e tra imprenditori e banche. 

Link all’articolo : https://news.avvocatoandreani.it/articoli/usura-tasso-mora-punto-della-giurisprudenza-105328.html

Direttiva 170/2016 – Accreditamento/qualificazione enti, riconoscimento corsi Finalmente Legal Professional Network è ente qualificato M.i.u.r.

La Direttiva 170 del 21 marzo 2016 fissa le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative.
I soggetti interessati:
Il Ministero ha istituito la piattaforma on-line (Piattaforma per la Governance della Formazione) S.O.F.I.A. per l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l’incontro tra domanda e offerta di formazione (articolo 1 comma 2 della Direttiva 170).

Dopo aver accolto e esaminato le domande pervenute, il Miur ( ministero istruzione università e ricerca scientifica) determina e aggiorna due elenchi contenenti:

  1. i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola e le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali riconosciute del personale scolastico che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell’offerta formativa;
  2. i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell’aggiornamento del personale scolastico.


La Legal Professional Network a breve comparirà nell’elenco degli enti qualificati della piattaforma Sofia.


Gli ambiti formativi saranno:

  • educazione alla legalità
  • educazione alla mediazione e conciliazione
  • mediazione scolastica
  • integrazione degli “ultimi”
  • multiculturalismo in aula
  • educazione finanziaria
  • educazione economica

A partire da settembre sarà presente il calendario on line.
Congratulazioni a tutta l’equipe che ha lavorato a questo progetto e buon lavoro, a partire da settembre a quanti collaboreranno alla sua realizzazione

Sovraindebitamento: Aperta procedura di liquidazione familiare, con provvedimento del dr Pietricola del Tribunale di Latina

Aperta procedura di liquidazione familiare, con provvedimento del dr Pietricola del Tribunale di Latina e liquidatore della procedura l’avvocato Cira Di Feo.
Due coniugi si rivolgevano agli avvocati Andrea Galli e Giuseppe Valenti, poiché si ritrovavano impossibilitati a far fronte ai propri debiti, a causa della perdita del lavoro di uno dei due e di una serie di eventi a loro non imputabili. I coniugi con l’ausilio dei legali presentavano istanza dinanzi l’Occ di Lenola, che nominava come liquidatore l’avvocato Cira Di Feo. I due coniugi presentavano istanze separate, ma il liquidatore verificava come l’unico immobile fosse in comproprietà, vari finanziamenti fossero sottoscritti in comune o che l’uno fosse garante dell’altro, pertanto, riuniva le procedure determinando un unico protocollo di procedura di liquidazione. In fase di liquidazione veniva redatta relazione congiunta, a sezioni separate, tenendo conto delle singole masse debitorie, sia separatamente che congiuntamente.
Del resto, procedere a due liquidazioni per importi divisi e quote immobiliari divise, specie in sede giudiziale, non avrebbe avuto senso.
Come sempre, l’avvocato Cira Di Feo ci vede lungo e giusto, soprattutto ha l’intuizione corretta.

Si riporta un estratto della relazione:
“Allo stato dei fatti:
– rilevando il rapporto di coniugio tra i ricorrenti
– ricadendo l’unico bene di proprietà dei coniugi nel regime della comunione dei beni
-considerando che finanziamenti e prestiti sono stati richiesti ed ottenuti per finalità relative alle esigenze del nucleo familiare
-considerando l’interconnessione delle posizioni debitorie, pur tenendo distinte le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti, il gestore/liquidatore incaricato ritiene di dover procedere alla riunione delle procedure distintamente depositate, allo scopo di trattare le medesime come procedura di sovraindebitamento familiare.
A sostegno di quanto assunto, si osserva che, per condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale (Tribunale di Mantova 22 Gennaio 2018, Tribunale di Pescara 3 Novembre 2017, Tribunale di Bergamo 26 Settembre 2018), la normativa vigente non esclude che il gestore e l’organo giudicante possano procedere alla riunione delle istanze di accesso alla procedura di cui alla legge 3.2012, anche in relazione alla liquidazione del patrimonio, che diversamente avverrebbe pro quota, relativamente alla singola quota di proprietà, determinando problematiche di natura operativa per l’OCC e per l’organo giudicante.

Inoltre, considerando che la finalità della procedura liquidatoria è l’esdebitazione dei soggetti indebitati, ben si comprende come la riunione delle procedure assolva alla funzione di assicurare l’economia processuale e il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei creditori da un lato e del debitore dall’altro.
E infatti per tali ragioni il capo II, del Codice della Insolvenza, decreto legislativo n. 14 del 2019, sezione I, di prossima entrata in vigore, disciplina espressamente le procedure familiari di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, l’art. 65 definisce l’ambito di applicazione delle medesime, mentre l’art. 66 definisce le procedure di sovraindebitamento familiare come quelle che possono essere presentate dai membri della stessa famiglia con un unico progetto di risoluzione della crisi, quando sussista la convivenza e l’origine comune delle posizioni”.
Il Tribunale di Latina accoglieva l’istanza, dichiarando aperta la procedura e sospendendo le procedure esecutive pendenti o avviande, riconoscendo un reddito minimo mensile per la famiglia e autorizzandola a rimanere dell’immobile fino a completamento delle operazioni di liquidazione e trasferimento.
Ancora una volta, un provvedimento innovativo generato dalla collaborazione tra legali e gestori/liquidatori che hanno saputo vedere oltre.
I debitori grazie alla procedura saranno esdebitati e potranno ripartire senza debiti, né pensieri. Inoltre, dall’entrata in vigore del decreto 14.2019 potranno discendere, forse, ulteriori vantaggi.

Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio vincente rispetto all’asta e il debitore, imprenditore agricolo vittima di reato resta nell’immobile.

Il Tribunale Ordinario di Latina, sezione prima civile – procedure concorsuali, con ordinanza n. 938 del 9 maggio 2019 (Giudice dott. F. Cina) nel trattare della domanda di liquidazione dei propri beni presentata da un imprenditore agricolo indebitato provvedeva all’apertura della procedura, ai sensi della legge 3 del 2012. 

Tale procedura traeva origine da una istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento presentata presso l’organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il comune di Lenola, n. 57 del registro degli organismi della composizione della crisi da sovraindebitamento, sezione B, tenuta presso il Ministero della Giustizia.

Tale provvedimento ha determinato la sospensione della procedura esecutiva, prevista per l’indomani, nonché ha consentito al debitore di rimanere all’interno della casa fino al completamento delle operazioni di liquidazione, che potranno avere durata massima di quattro anni.

La peculiarità della procedura di cui trattasi, è che il soggetto indebitato è vittima di reato, e, pertanto, non è stato costretto a subire la esecuzione forzata, ma ha avuto la possibilità di rimanere all’interno della propria abitazione, di contro alla previsione della precedente normativa che prevedeva l’obbligo di rilascio dell’immobile pignorato.

Va, infatti, ricordato che il decreto semplificazioni ha modificato l’art. 560 c.p.c., prevedendo che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdano il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata dell’immobile pignorato. Prima di tale provvedimento, il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato che sia abitato dal debitore e dai suoi familiari. Stesso principio varrà, quindi, anche nel caso di liquidazione del patrimonio controllata ai sensi della legge 3 del 2012, nonché nell’ipotesi di sospensione della esecuzione in caso di piano del consumatore o di accordo con i creditori.

Nel caso in questione, dopo aver tentato l’ipotesi di accordo con i creditori, svanita a causa della mancanza di liquidità, il debitore (difeso dall’avv.to Cira Di Feo) chiedeva di accedere alla liquidazione controllata del patrimonio.

Il gestore della crisi nominato, il dr. Sergio Scipione, provvedeva al deposito della proposta di liquidazione del patrimonio, correlata di apposita relazione e attestazione, veniva depositata richiedendo l’apertura della procedura.

I presupposti di accesso alla liquidazione del patrimonio sono rappresentati da un perdurante stato di sovraindebitamento , dalla meritevolezza, dal non aver commesso atti in frode ai creditori , dal non aver commesso reati contro il patrimonio e dal non aver già avuto accesso alla procedura di sovraindebitamento negli ultimi 5 anni.

La peculiarità della procedura di liquidazione del patrimonio è rappresentata dal fatto che essa venga attivata quando il debitore non disponga dei mezzi e della liquidità per poter soddisfare i creditori, motivo per il quale si procede alla liquidazione del patrimonio che può essere rappresentato da aziende, immobili, mobili, beni, e anche da semplici redditi.

Con la procedura di liquidazione del patrimonio, attraverso un iter controllato dal gestore della crisi che assume funzione di liquidatore, si assicura che il bene venga venduto ad un prezzo di mercato, allo scopo di consentire la tutela sia dei creditori che del debitore.

Mentre nel caso del piano del consumatore e dell’accordo con i creditori, qualora sia pendente una procedura esecutiva e l’alternativa liquidatoria sia più conveniente rispetto al prezzo di realizzo derivante dalla procedura esecutiva, il giudice designato per la procedura di sovraindebitamento è titolare del potere discrezionale della sospensione delle procedure esecutive, nel caso della liquidazione del patrimonio, il giudice all’atto dell’apertura tutte le procedure, dichiarando la nullità di ogni atto o procedura in essere o avviata, in violazione del provvedimento di apertura.

Si specifica che, in relazione alla sospensione delle procedure esecutive, ai sensi della legge 3 del 2012, essa spetta al giudice titolare della procedura di sovraindebitamento.

Il provvedimento di apertura della liquidazione e la contestuale sospensione delle esecuzioni dovrà essere portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione, sia attraverso deposito del provvedimento, da parte del difensore del soggetto esecutato, nel fascicolo telematico del processo, che a mezzo comunicazione da parte della cancelleria civile o fallimentare, incaricata per le procedure di composizione della crisi, alla cancelleria del giudice dell’esecuzione immobiliare.

Il Giudice titolare della procedura esecutiva sarà tenuto a prendere atto della sospensione della esecuzione disposta col provvedimento di liquidazione, e non potrà disattenderlo. Si tratta dello stesso meccanismo che viene attuato in caso di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 20 della legge 44 del 99, in materia di antiusura: il provvedimento di sospensione viene adottato dal Pubblico Ministero e il giudice dell’esecuzione è tenuto a dare esecuzione al medesimo, senza poter contestare il merito. Egli, infatti, dovrà solo verificare che vi sia corrispondenza tra gli estremi del provvedimento di sospensione ed i riferimenti della procedura esecutiva.

Va rilevato che, entrambi gli iter, sono disciplinati dalla legge 3.2012, nota anche come legge salvasuicidi, la cui peculiarità è la tutela dei soggetti indebitati non per propria colpa.

Indubbiamente, la liquidazione del patrimonio assolve oltre che ad una funzione giuridica, anche ad una funzione economica e sociale, poiché attraverso l’esdebitazione e la liquidazione ad un prezzo di mercato consente all’imprenditore di esdebitarsi, riprendere l’attività e, soprattutto, di riprendere a vivere. Del resto, la natura volontaria del provvedimento essendo frutto di una scelta, sarà di gran lunga più accettabile, anche a livello emotivo, di contro ad un provvedimento imposto dall’autorità giudiziaria, dal quale deriva la perdita del proprio patrimonio.

Si ringraziano:

l’organismo della composizione della crisi di Lenola, SOS SOVRAINDEBITAMENTO, Comune capofila della rete dei comuni e segretariati sociali della LPN ONLUS il dottor Sergio Scipione, gestore liquidatore e la dottoressa Simona Scipione, che ha collaborato alla realizzazione del piano la L.P.N. Onlus, nuova creatura del network, che si prefigge l’obiettivo di dare voce a chi non ha voce il debitore che ha avuto fiducia in noi, soprattutto nel suo legale, definendola “un’aquila”.

Un plauso particolare va all’avvocato Cira Di Feo, che ha seguito con convinzione le sue intuizioni e ha perseguito l’obiettivo che riteneva giusto e coerente con i suoi valori, nonostante le mille difficoltà.

I grandi progetti possono essere tali solo grazie alla forza della rete, del network, alla condivisione, allo scambio di esperienze e al rispetto tra professionisti perché solo in questo modo si cerca di assicurare tutela a chi la cerca, nonostante gli sforzi, non sempre riuscendoci.

Daremo sempre voce, a chi non ha voce.

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